COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI

Gara: A.S.D. APRICENA - A.S.D. DON BOSCO del 9 Gennaio 2010. (Reclamo della società A.S.D. DON

BOSCO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore

TOMA FABIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 14 Gennaio 2010 della

Delegazione Provinciale di Foggia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

rilevato che dall’istruttoria espletata si è avuta la conferma dell’infrazione addebitata al calciatore TOMA

FABIO;

che, tuttavia, la sanzione si appalesa meritevole di una lieve riduzione per meglio adeguarla alla entità

dell’infrazione contestata;

che va altresi sottolineata, ai fini della stessa sanzione, la qualifica di capitano del calciatore in questione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso ritualmente proposto

DELIBERA

1) ridursi la sanzione inflitta dal primo Giudice a TRE giornate effettive di gara;

2) non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.

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