COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LIBERTY – A.S.D. A. STEFANIZ
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. LIBERTY - A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D.
LIBERTY in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore
PARENTE Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Gennaio 2010 del
Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- esperite indagini dalle quali è emerso, senza ombra di dubbio, che il calciatore PARENTE Alessandro si è
reso responsabile di comportamento antisportivo ancorché non violento;
- considerato pertanto, che più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della squalifica fino al 16
marzo 2010
-
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 16 marzo 2010 la squalifica inflitta al calciatore PARENTE Alessandro;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.