COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LIBERTY – A.S.D. A. STEFANIZ

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S.D. LIBERTY - A.S.D. A. STEFANIZZI SOGLIANO del 10 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D.

LIBERTY in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore

PARENTE Alessandro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Gennaio 2010 del

Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  esperite indagini dalle quali è emerso, senza ombra di dubbio, che il calciatore PARENTE Alessandro si è

reso responsabile di comportamento antisportivo ancorché non violento;

-  considerato pertanto, che più adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della squalifica fino al 16

marzo 2010

-

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  ridursi al 16 marzo 2010 la squalifica inflitta al calciatore PARENTE Alessandro;

-  non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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