COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S. S. VITO - U.S. FRAGAGNANO del 3 Gennaio 2010. (Reclamo della U.S. FRAGAGNANO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore D‘ADAMO Nicola
di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7 Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- nell’assenza della società ricorrente benché regolarmente convocata;
- preso atto che il primo giudice con Comunicato Ufficiale n. 41 del 4 febbraio 2010 ha dichiarato che per
errore di digitazione è stata irrogata al calciatore D’ADAMO Nicola la squalifica fino al 30 ottobre 2011,
mentre la squalifica irrogata dal primo giudice doveva intendersi sostituita da quella fino al 30 giugno 2011,
che si appalesa adeguata all’atto gravemente antisportivo e violento nei confronti dell’arbitro;
- ritenuto pertanto che il reclamo, per l’effetto della “errata corrige” può ritenersi accolto solo parzialmente
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 30 giugno 2011 la squalifica inflitta al calciatore D’ADAMO Nicola;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.