COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SPORT NOCI – A.S.D. NUOVA MO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. SPORT NOCI - A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 17 gennaio 2010. (Reclamo
della A.S.D. SPORT NOCI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per l’ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 del 21
Gennaio 2010 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che il comportamento dei tifosi della società reclamante è risultato limitato a sole parole
espressive di protesta, ancorché vivaci e insistenti, nei confronti dei calciatori avversari e dell’arbitro;
- considerato, pertanto, che tale comportamento di sostenitori locali può essere adeguatamente sanzionato
con l’ammenda di € 500,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi a € 500,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. SPORT NOCI;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.