COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 18 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 18 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - U.S. S. VITO del 27 Gennaio 2010 (Reclamo della società A.C.
TAF CEGLIE MESSAPICA in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico della stessa
(ammenda di € 200,00) di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 28 Gennaio 2010
della Delegazione Provinciale di Brindisi).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
considerato che sussiste la responsabilità oggettiva ex art. 4 C.G.S., in forza dell’istruttoria espletata;
rilevato che non può costituire attenuante la circostanza che nessuno dei petardi lanciati all’inidirizzo della
panchina occupata dai tesserati della società U.S. S. VITO è esploso arrecando danno;
considerato che, comunque, è stata posta in essere una condotta assolutamente antisportiva e, come tale,
censurabile;
preso atto che la pronuncia del Giudice di Prime Cure appare obiettivamente rafforzata dall’entità del fatto
contestato e non può prestarsi assolutamente a mitigazione di sorta;
DELIBERA
rigettare il proposto ricorso, addebitando la relativa tassa reclamo.