COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1.  Sig. La Pedalina Salvatore (Presidente U.S.D. Giovanni Zafferana)

2.  U.S.D. Giovani Zafferana

Procedimento 54/A

Considerato che la Procura Federale con nota 763 pf 08-09/GS/reg del 1 ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 C.U. n°1) del 09 Luglio 2009 nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 10 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. La Pedalina Vincenzo delegato ( Vice Presidente) della società deferita.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: ritenere “responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig.  La Pedalina Salvatore la inibizione per mesi 1 (uno); alla  società U.S.D. Giovani Zafferana l’ammenda di € 100,00(cento)

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: sottolineano, nelle proprie difese che trattasi di campionato  juniores, di essere andata incontro a particolari difficoltà economiche, chiedendo il minimo edittale, trattandosi di un a gara.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato,

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig.La Pedalina salvatore (Presidente U.S.D. Giovani Zafferana)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 1 (uno ); alla  società U.S.D. Giovani Zafferana l’ammenda di €100,00 (cento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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