COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Randazzo Pasqualino (Presidente A.S.D. Rinascita Cassibile)
A.S.D. Rinascita Cassibile (Sr)
Procedimento 67/A
Considerato che la Procura Federale con nota 2176/972 08-09 pf/AA/ac del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. e 24 Regolamento L.N.D. e 22 bis comma 6) N.O.I.F. nonché art. 4 comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato , infliggendo al Sig. Randazzo Pasqualino la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Rinascita Cassibile l’ammenda di € 700,00 (settecento)”
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Randazzo Pasqualino (Presidente A.S.D. Rinascita Cassibile) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Rinascita Cassibile l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di € 500,00 (cinquecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale