COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Fortunato Joseph (Presidente  A.S.D. Pachino )

2)  A.S.D. Pachino (Sr )

Procedimento 100/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1325 – 08/09 del 09 Novembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. nonché art. 4 comma 1  C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti  deferite;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:

“ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Fortunato Joseph la inibizione per mesi 3 (tre); alla  società A.S.D. Pachino  l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)”;

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva;

Ritenuto che le parti deferite devono rispondere degli addebiti a loro carico ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato;

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Fortunato Joseph  (Presidente A.S.D.  Pachino)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre);  alla società A.S.D.  Pachino, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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