COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 285 del 26.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.Felice Buttadauro ( all’epoca dei fatti allenatore  A.S.D. Aurora Rossa, nonché Presidente  medesima società)

Sig. Salvatore Fusco (Dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti A.S.D. Aurora Rossa)

Sig. Francesco Marsala (Dirigente  all’epoca dei fatti A.S.D. Aurora Rossa)

A.S.D. Aurora Rossa (Pa)

Procedimento 91/A

Considerato che la Procura Federale con nota 2411/550 07-08 del 06 Novembre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art. punto b3) Comunicato Ufficiale Settore Giovanile Scolastico stagione 2007 – 2008; nonché all’art.1 comma 1)  C.G.S. e all’art.35 del regolamento settore Tecnico in relazione all’articolo 61 N.O.I.F. e all’articolo 4 comma 1) C.G.S.;

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 01 Dicembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza sono presenti il Sig. Buttadauro Felice, il Sig. Salvatore Fusco, il Sig. Francesco Marsala;

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Buttadauro Felice l’inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Salvatore Fusco la inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Francesco Marsala la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Aurora Rossa l’ammenda di € 300,00 (trecento)”;

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: in udienza le parti presenti giustificano l’indicazione di allenatore nelle gare “Giovanissimi” di persona a loro convincimento abilitato nel ruolo; alla contestazione di quanto sopra da parte della Commissione Disciplinare Territoriale, giuste risultanze istruttorie e documentali, i dirigenti presenti ammettono la contestata infrazione;

Ritenuto che, pertanto,  le parti deferite devono rispondere di quanto loro addebitato,

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Buttadauro Felice (Presidente A.S.D. Aurora Rossa) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S.,  per mesi 3 (tre),  ai Dirigenti Sig. Salvatore Fusco e  Sig. Francesco Marsala la inibizione per mesi 1 (uno); alla società A.S.D. Aurora Rossa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva,  l’ammenda di   €.300,00 (trecento)”.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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