COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Migliore Vincenzo (Presidente A.S.D. Vittoria Collonna)
2) A.S.D. Real Vittoria Colonna (Rg)
Procedimento 12/A
v Considerato che la Procura Federale con nota 8711/1066 pf 08-09 GR/mg del 30 giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 commi 1) e 4) C.G.S. e art. 4 comma 1) C.G.S.
v Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
v Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.
v Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento loro notificato, infliggendo al Sig. Migliore Vincenzo la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società A.S.D. Real Vittoria Colonna l’ammenda di € 800,00 (ottocento).
v Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.
v Ritenuto che quanti deferiti e rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti e documentalmente certa(vedi missiva più volte inviate dal Presidente della società deferita).
v DELIBERA
v Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Migliore Vincenzo (Presidente A.S.D. Real Vittoria Colonna) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 4 (quattro); alla società A.S.D. Real Vittoria Colonna a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
v La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale