COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 90 del 06.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Migliore Vincenzo (Presidente  A.S.D. Vittoria Collonna)

2)  A.S.D. Real Vittoria Colonna (Rg)

Procedimento 12/A

v  Considerato che la Procura Federale con nota 8711/1066 pf 08-09 GR/mg del 30 giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1  commi 1) e 4) C.G.S. e  art. 4 comma 1) C.G.S.

v  Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

v  Dato atto che alla predetta udienza  è presente nessuna delle parti deferite.

v  Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento loro notificato, infliggendo al Sig. Migliore Vincenzo la inibizione per mesi 4 (quattro); alla società A.S.D. Real Vittoria Colonna l’ammenda di € 800,00 (ottocento).

v  Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

v  Ritenuto che quanti deferiti e rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti e documentalmente certa(vedi missiva più volte  inviate dal Presidente della società deferita).

DELIBERA

v  Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Migliore Vincenzo (Presidente A.S.D. Real Vittoria Colonna)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 4 (quattro); alla  società A.S.D. Real Vittoria Colonna a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

v  La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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