COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 16.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.C. D. Citta di Castellana (Pa)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°54 del 16.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
F.C. D. Citta di Castellana (Pa) avverso squalifica calciatori Nacsa Pasquale e Norato Francesco
Gara: S.C.D. Cephaledium – FCD Città di Castellana “Coppa Sicilia” del 20 Settembre 2009
C.U. 63 LND del 22 Settembre 2009
Procedimento 31/A
La società ricorrente si oppone alla sanzione statuita dal Giudice Sportivo ed in epigrafe indicata , richedendone una modifica adducendo in proposito una propria versione dei fatti che hanno causato il censurato comportamento dei due calciatori interessati. La stessa ricorrente correttamente riconosce il non giustificato comportamento dei propri calciatori per il quale ne assume tutte le colpe.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli Atti di gara, osserva: il comportamento posto in essere dai due calciatori interessati riveste carattere di particolare gravità trattandosi di atti di violenza consumati in danno di calciatori avversari, tanto da determinare la sospensione della gara al 47° del secondo tempo. L’Arbitro stesso indica nel proprio rapporto di non avere potuto sedare le condotte dei calciatori responsabili.
Disattese le richieste formulate dalla ricorrente nel proprio atto d’appello, questa Decidente perviene nella conclusione di condividere la sanzione statuita nel merito dal Giudice di primo esame e, pertanto, ne conferma la sua statuizione sia nel contenuto, sia nella sua quantificazione e modalità di attuazione.
Così osservando:
DELIBERA
Di respingere l’appello come sopra proposto dalla società F.C.D. Città di Castellana, confermando la squalifica a carico dei calciatori Nasca Pasquale e Norato Francesco. Per l’effetto si provvede all’addebito della dovuta tassa, non versata, pari ad €130,00
La presente delibera và notificata alle parti interessate