COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°74 del 25.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFRIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Sciacca Nunzio (Presidente A.C.D. Ficarra)

2)  A.S.D. Ficarra (Me)

Procedimento 04/A

Considerato che la Procura Federale con nota 698 pf/08-09 del 12 Giugno 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1  C.G.S. in riferimento agli articoli38 comma 1) e 61 comma 1) N.O.I.F. in relazione agli articoli 4 comma 3 e 24 Regolamento L.N.D. e 22 bis punto 6) N.O.I.F., nonché articolo 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì  22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite .

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti infliggendo al Sig. Sciacca Nunzio la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1) lettera h C.G.S. per mesi sei (6); alla società A.S.D. Ficarra l’ammenda di € 900,00 (novecento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva

Ritenuto che le parti deferite, rinviate a giudizio, devono rispondere di quanto a carico loro accertato, come da atto di deferimento, debitamente loro notificato

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Sciacca Nunzio (Presidente A.C.D. Ficarra)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 5 (cinque); alla società A.S.D.  Ficarra, a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 500,00 (cinquecento)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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