COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) Sig. Abete Vincenzo (Presidente A.S.D. Virtus Catania)
2) A.S.D. Virtus Catania
Procedimento 08/A
Considerato che la Procura Federale con nota 8663/1292 pf 08-09 del 30 Giugno 2009, debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S., in riferimento a quanto statuito dall’articolo 94 comma 1 lettera a N.O.I.F. e all’articolo 42 Regolamento L.N.D. nonché articolo 4 commi 1 e 2 C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 29 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:” ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Abate Vincenzo la inibizione per mesi 2 (due) ; alla società A.S.D. Virtus Catania l’ammenda di € 300,00 (trecento)”
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva
Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti a loro carico accertati e documentalmente provati anche in sede di procedimento svoltosi dinnanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al suo C.U. n°6 2007/2008 .
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Abate Vincenzo (Presidente A.S.D. Virtus Catania) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 2 (due); alla società A.S.D. Virtus Catania l ’ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva di €300,00 (trecento)
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale