COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°79 del 30.09.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1)  Sig. Chiarandà Davide (Presidente A.S.D. Fair Play)

2)  A.S.D. Fair Play (Rg)

Procedimento 17/A

Considerato che la Procura Federale con nota 692 pf 08-09/GS/reg del 06 Agosto 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento all’articolo 40 Regolamento L.N.D. nonché  art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 22 Settembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili di quanto loro ascritto, infliggendo al Sig. Chiarandà Davide la inibizione per mesi 3 (tre) ; alla società A.S.D. Fair Play (Rg) l’ammenda di € 600,00 (seicento)”

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:la società ha prodotto memorie difensiva.

Ritenuto che le parti  rinviate a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti ed accertati. Quanto dichiarato nelle memorie difensiva prodotta non è esimente dell’obbligo statuito in materia della Carte Federali.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Chiarandà  Davide (Presidente A.S.D. Fair Play )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre ); alla società A.S.D. Fair Play (Rg) l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) a titolo di responsabilità diretta.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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