COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 83 del 11/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A C

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 83 del 11/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DINI PAOLO E DELL’A.S.D. CICOGNA.

  Con provvedimento del 15 ottobre 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere:

-  il sig. Dini Paolo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale ed anche in relazione all’art. 61 N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative a nr. 2 partite disputate dall’A.S.D. Cicogna Calcio, in cui dichiarava che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado, invece, il calciatore Marco Damiani non ne avesse titolo per difetto di tesseramento;

-  l’A.S.D. Cicogna Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato Dini Paolo.

  Con nota del 23 novembre 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 9 dicembre 2009, ore 18,00, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. 

  Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., nessuno per le parti deferite.

  Il rappresentante della Procura Federale si opponeva all’eccezione di prescrizione rilevata d’ufficio e dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva con richiesta di condanna come da verbale di udienza.

  Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.

LA COMMISSIONE

·  letti gli atti del procedimento;

·  ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.;

·  rilevato che i fatti asseritamene illeciti sono stati commessi nella stagione sportiva 2006/2007 - il 24 settembre 2006 e l’11 novembre 2006 – e, pertanto, il termine massimo necessario a prescriversi, a tutto voler concedere in ordine ad intervenuti atti interruttivi, è il 30 giugno 2009, termine prolungato a norma del 2° comma dell’art. 25 del Cgs;

·  ritenuto pertanto che, alla data odierna, in applicazione del citato art. 25 Cgs, l’infrazione disciplinare contestata deve considerarsi prescritta.

P.Q.M.

dichiara non doversi procedere nei confronti dei deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte essendo estinte per intervenuta prescrizione.

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