COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 23/12/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CARLO CASTORINA, CO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 93 del 23/12/2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI CARLO CASTORINA, CORREA MAURICIO LUIZ, MATTEO PALLOTTA, ROBERTO ZANNINI, ANDREA SGARDI E DELL’A.S.D. TENAX SPORT CLUB.

  Con provvedimento del 1 aprile 2009, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

-  il calciatore Correa Mauricio Luiz della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato, dal 2 novembre 2007 al 15 febbraio 2008, a numerose gare disputate dall’A.P.D. Tenax Castelfidardo (oggi A.S.D. Tenax Sport Club) pur essendo tesserato con altra società, la Chevrolet Tre Colli di Ancona;

-  il Presidente sig. Carlo Castorina della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito ovvero non verificato l’impiego di un calciatore tesserato con altra società;

-  i Dirigenti accompagnatori sigg. Roberto Zannini e Andrea Sgardi, nonché il calciatore Matteo Pallotta, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con riferimento agli artt. 7 e 16 dello Statuto federale ed all’art. 34 del Regolamento della LND, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere attestato, con la sottoscrizione delle relative distinte di gara, la regolarità della posizione e dell’impiego di un calciatore in realtà tesserato con altra società;

-  la Società, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, in relazione alle violazioni per le condotte ascritte, rispettivamente, al proprio Presidente, ai propri tesserati ed al giocatore.

  Con decisione dell’8 giugno 2009, pubblicata sul Com. Uff. n. 185 del Comitato Regionale Marche del 10 giugno 2009, questa Commissione, in esito all’esame del deferimento sopra trascritto ne dichiarava l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui all’11° comma dell’art. 32 del Cgs.

  Su appello della Procura Federale della F.I.G.C., la Commissione Disciplinare Nazionale annullava detta delibera, disponendo il rinvio degli atti per l’esame del merito.

  Con nota del 3 dicembre 2009 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 17,30 del giorno 21 dicembre 2009, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie, istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

  Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, la Società deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha chiesto il riconoscimento, in suo favore, dell’esimente dell’errore scusabile, con conseguente proscioglimento da ogni addebito contestato, ovvero, in subordine, la limitazione della sanzione all’ammenda per

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