COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 114 del 20.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

ASD Aluntina  ( Me) Appello avverso squalifica calciatore Latino Antonio Federico per tre gare per il calciatore Castrovinci Basilio per quattro gare per l’inibizione del Dirigente Arcodia Alessandro fino al 05/11/09 e per la squalifica per l’assistente dell’arbitro  Dodeci Giuseppe fino al 05/11/09  squalifica per l’allenatore Scuderi Alessandro fino al 05/11/09 – Campionato di prima categoria girone C gara Sacro Cuore- Aluntina del 26/09/09 – C.U. N. 80 del 01/10/09

Procedimento 35/A

Con appello ritualmente proposto la società Aluntina ricorre avverso le decisioni del Giudice sportivo indicate in epigrafe perché li ritiene sproporzionati rispetto a quanto realmente accaduto e ne chiede la riforma.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso e gli atti ufficiali di gara osserva:

Per il comportamento tenuto dal Dirigente Arcadia Alessandro,dall’assistente arbitrale Signor Dodeci Giuseppe  e dall’allenatore Scuderi Alessandro tutti appartenenti alla società Aluntina quanto riportato dalla stessa nelle proprie memorie di difesa non trova riscontro su quanto scritto dal Direttore di gara nel referto di gara, che per consolidata Giurisprudenza gode di fede privilegiata, il quale descrive chiaramente e in maniera inequivocabile quanto accaduto.

Relativamente al calciatore Castrovinci Basilio si ritiene di censurare il comportamento dello stesso reo di avere proferito parole ingiuriose nei confronti dell’arbitro.

Per quanto riguarda l’invocata sostituzione del calciatore Latino Antonino Federico con il compagno di squadra Russo Massimiliano non trova presupposto ne giustificazione stante che il rapporto di gara

indica chiaramente il giocatore espulso individuato con numero di maglia, nome e cognome . Tra l’altro, a conferma, è indicato nel rapportino allegato al rapporto di gara , e chiaramente, e sottoscritto per accettazione dal Dirigente ospite accompagnatore, responsabile e sottoscrivente anche la distinta calciatori partecipanti alla gara.

Per tutti questi motivi la Commissione

DELIBERA

Di rigettare l’appello della società Aluntina e di confermare la squalifica del calciatore Latino Antonio Federico per tre giornate la squalifica del calciatore Castrovinci Basilio per quattro giornate la squalifica dell’assistente dell’arbitro fino al 05/11/09 la squalifica per l’allenatore Scuderi Alessandro fino al 05/11/09 e l’inibizione per il Dirigente Arcodia Alessandro fino al 05/11/09, per l’effetto di incamerare la tassa versata in ragione  di Euro 130,00, disponendo l’accredito della maggiore somma versata. 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it