COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (SR)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (SR) - avverso decisione di ripetizione della gara e squalifica calciatori Fornaciari G. (3 gare) e Gattuso A. (2 gare) - Gara 2^ categoria Megara Club Augusta-Hellenika dell’ 11/10/2009 

C.U.105 del 15/10/2009

Proc.49/A

v  La società Megara Club Augusta ha inoltrato rituale appello avverso la decisione di ripetizione della gara Megara Club Augusta-Hellenika del’ 11/10/2009, sostenendo che la gara si era svolta in perfetta regolarità e che mai l’arbitro aveva subito pressioni o minacce da chicchessia né manifestato di fare proseguire pro-forma la gara potendo inoltre, a sua discrezione, sanzionare a proprio insindacabile giudizio eventuali comportamenti non regolamentari dei calciatori in campo. Rimane pertanto indecifrabile, a detta della odierna appellante, la decisione di ripetizione della gara così come sono ritenute quantomeno gravose le sanzioni a carico dei propri tesserati, se non addirittura incomprensibili in relazione a quanto realmente accaduto sul terreno di giuoco.

v  La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, ha rilevato che l’arbitro decideva di continuare pro-forma la gara a fare tempo dal 15° del secondo tempo a seguito delle minacce subite da parte dei calciatori della società Megara Club Augusta, senza avere adottato tutti i provvedimenti atti a riportare l’ordine in campo ed in assenza di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità come si evince nel rapporto di gara che nulla cita in proposito.

v  Giusta pertanto la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di disporre la ripetizione della gara mancando del tutto i fondati motivi di prosecuzione pro-forma della stessa.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello inoltrato dalla società Megara Club Augusta confermando la decisione statuita dal Giudice di primo esame.

Per l’effetto, di incamerare la somma €.78,00 accompagnata al ricorso e di addebitare l’ulteriore somma di €.52,00 per la dovuta tassa reclamo.

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