COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SANT’ANGELO LICATA (CL)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

SANT’ANGELO LICATA (CL) – avverso decisione Giudice Sportivo della perdita della gara per 0-3. Campionato di seconda categoria girone L. Gara S.Angelo Licata – Real Petilia del 11/10/09. C.U. n. 105 LND del 15/10/09

Procedimento n. 50/A

v  Con appello ritualmente proposto la Società Sant’Angelo Licata ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe, perché sostiene che il giocatore sostituito al 32° del secondo tempo non è, come erroneamente indicato dall’Arbitro, il calciatore n. 5 Salvati Francesco ma il n.3 Graci Filippo, rispettando quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n.1 del 14/07/09 nell’utilizzo dei “Giovani e ne chiede l’annullamento.

v  La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti rileva che il Direttore di gara ha fatto pervenire una nota con fax del 19/10/09 con la quale conferma quanto dedotto dalla società ricorrente nelle proprie memorie di difesa. Considerato che il Giudice Sportivo non ha potuto prendere in esame circostanze di fatto decisive.

P.Q.M.

DELIBERA

Di annullare la decisione della perdita della gara per 0 -3 e rinvia per l’esame di merito al Giudice Sportivo.

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