COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.C.D MASSIMINIANA (CT) –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

F.C.D MASSIMINIANA (CT) - avverso le sanzioni di perdita gara per 0-3 e le squalifiche a carico dei calciatori Petrosino G. (6 gare), Cannavò S. (5 gare), Virzì G. (5 gare), Greco S.G. (5 gare) – Gara 1^ categoria F.C.D. Massiminiana - S.Leone 2000 del 03/10/2009 - C.U.92 L.N.D. del 08/10/2009

Proc.46/A

La società F.C.D Massiminiana ha inoltrato rituale appello avverso le sanzioni sopra indicate relazionando la propria versione dei fatti accaduti sul terreno di giuoco, sostenendo che il referto dell’arbitro è incongruente e non rispondente alla verità e che in ogni caso le sanzioni a carico dei propri tesserati sono eccessive in relazione agli episodi contestati. 

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi del ricorso e gli atti ufficiali della gara, che godono di fede privilegiata come sancito dall’art.35 comma 1.1 del C.G.S., osserva in via prioritaria che il comportamento gravemente minaccioso ed intimidatorio tenuto dai calciatori sanzionati, non può essere posto in dubbio dalle dichiarazioni di parte stante che il referto dell’arbitro descrive inequivocabilmente e senza ipotesi di dubbio il loro comportamento minaccioso ed intimidatorio. Per quanto inoltre in relazione all’assegnazione della gara persa con il risultato di 0-3, si sottolinea come il Direttore di gara, per quanto da referto, non ha potuto operare i provvedimenti di espulsione a carico dei tesserati Petrosino G., Cannavò S., Virzì G.,  Greco S.G., tutti della F.C.D. Massiminiana, proprio in conseguenza delle minacce ricevute e dei comportamenti intimidatori tenuti da questi ultimi. Tenuto presente che già la predetta società in quel momento si trovava con dieci calciatori in campo per la precedente espulsione del calciatore Platania F. e che la espulsione dei quattro calciatori avrebbe determinato la sospensione della gara per la mancanza del numero minimo di calciatori in campo utili per la prosecuzione della stessa,  ritenuta corretta la decisione arbitrale di proseguire pro-forma la gara a tutela della propria incolumità fisica e valutato che in ogni caso tutto quanto accaduto va ricondotto a verbali minacce ed intimidazioni accompagnate da offese senza concretizzazioni in manifestazioni violente,

DELIBERA

Di determinare in quattro le giornate di squalifica a carico dei calciatori Petrosino G., Cannavò S., Virzì G., Greco S.G., tutti della F.C.D. Massiminiana e di confermare la assegnazione di gara persa per 0-3 a carico della F.C. Massiminiana.

Per l’effetto, senza addebito di tassa.

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