COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Tumbarello Petrosino (Tp)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Tumbarello Petrosino (Tp) – avverso squalifiche ai calciatori Bilardello Baldassare (quattro gare), Rubino Salvatore (quattro gare), Alagna Antonino (tre gare).
Gara 2^categoria: Tumbarello Petrosino – Gattopardo del 01 Novembre 2009. C.U. 143 LND del 05 Novembre 2009
Procedimento 80/A
La società ricorrente conferma che il comportamento dei calciatori sopraindicati è stato certamente deplorevole ma ha tuttavia richiesto a questo Organo Giudicante di rivedere con clemenza le sanzioni a loro carico.
Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
il comportamento dei calciatori Bilardello e Rubino, che oltre alle proteste ed all’atteggiamento minaccioso sono arrivati anche strattonare per un braccio il Direttore di gara a fine di controllare il suo cronometro, è assolutamente censurabile e non meritevole di alcuna revisione della sanzione a loro carico;
per quanto al calciatore Alagna ugualmente deve essere tenuto in debito conto come il predetto calciatore, all’atto della sua espulsione si scagliava contro il Direttore di gara protestando con veemenza e minacciando di colpirlo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere il ricorso inoltrato dalla società A.S.D. Tumbarello Petrosino, confermando in toto le sanzioni determinate dal Giudice di primo esame e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo di €130,00 non versata