COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Calciatore Genova Marco (soc. Palermo

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Calciatore Genova Marco (soc. Palermo Futsal Eightynin) avverso squalifica per 6 gare.

Gara: A.S.D. San Gregorio Papa- A.S. Palermo Futsal Eightynin del 12.12 2009 Campionato : Calcio A 5/C2  C.U.  : n°. 222/C5 del16.12.2009

Procedimento: n°. 129/A

L'arbitro della gara in epigrafe riportata al 32' del s.t. espelleva il calciatore Genova Marco della soc. Palermo Futsal Eightynin reo di avergli corso incontro andandogli addosso e toccandolo con il proprio petto al suo , spingendolo indietro con le braccia subito dopo, profferendo frasi irriguardose, il tutto in occasione di un gol subito.

Il G.S. Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n°. 222 del 16.12.2009, squalificava il calciatore per 6 gare con la seguente motivazione:"per avere spintonato l'arbitro ed assunto contegno irriguardoso nei confronti dello stesso".

Avverso il suddetto provvedimento ha presentato appello lo stesso calciatore, il quale, pur riconoscendo l'atto come "improprio ed irriguardoso", fa una soggettiva descrizione degli accadimenti diversa da quella che compare sugli atti ufficiali e tendente ad evidenziare una casualità nel toccare l'arbitro, dovuta al suo slancio nel rilazarsi da terra per un fallo subito.Pertanto chiede una riduzione della pena inflitta in prime cure.

La C.D., esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:

- dalla disamina del referto arbitrale appare chiara ed incontrovertibile la condotta posta in essere dal calciatore Genova Marco che nello slancio della corsa, prima, colpisce col proprio petto quello dell'arbitro e poi allungando le braccia lo spinge all'indietro pronunciando al suo indirizzo frasi irriguardose;

- tale contegno, ancorchè censurabile e deprecabile, non ha procurato al direttore di gara alcun danno fisico;

- acclarato il comma 1.1 dell'art. 35 del C.G.S. che sancisce la fede privilegiata degli atti ufficiali redatti da arbitri e assistenti;

- alla luce delle suddette considerazioni, questo Organo Giudicante, ritiene di riformare il provvedimento di 1° grado così come in delibera riportato:

P.Q.M.

DELIBERA

- di squalificare il calciatore Genova Marco della società Palermo Futsal Eightynin per 5 gare;

- per l'effetto la restituzione della tassa reclamo versata di euro 65,00. 

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