COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD PLUTIA C/5 (avverso squalifica c

 COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD PLUTIA C/5 (avverso squalifica calciatori Picciuto Ivan fin al 5.12.2014 , La Morella Davide  fino al 31.1.2010, inibizione al dir. Acc. Di Benedetto Umberto fino al 31.12.2009 , collaboratore Arena Giuseppe  fino al 31.12.2009  e ammenda €. 300,00 GARA PLUTIA C/5 – DON BOSCO  del 5.12.2009 Camp. C/5  . ) Proc. N. 13/B

Letto l’appello  formulato dalla società ricorrente in ordine alle squalifiche  inflitte al  calciatore  La  Morella Davide , Di Benedetto Umberto  e Arena Giuseppe nonché la comminazione dell’ammenda  e di cui si chiede l’annullamento  ed in subordine  la riduzione  si rileva preliminarmente che nessuna richiesta  di riesame  è  stata formulata per il calciatore Picciuto Ivan.

Nelle difese articolate dalla società appellante,  indipendentemente dalle  osservazioni formulate nei confronti del direttore di gara,  si vorrebbe addebitare la responsabilità,  almeno in parte,  per gli accadimenti successi sul terreno di gioco,  al direttore  di gara nei confronti del calciatore Picciuto Ivan, reo, invece,  del gesto (testata al labbro)  nei confronti dell’arbitro, che per tale trauma ha ricevuto, come da certificato  medico allegato,  4 giorni s.c. di prognosi.

Ritenuto, quindi , che i fatti  contestati sono gravi  e non meritano alcuna censura , e ritenuto che la società non ha chiesto  il riesame del provvedimento del calciatore Picciuto,  riconoscendone,  conseguentemente , la gravità questa Commissione nel riesaminare le posizioni  per le quali è stato formulato l’appello osserva:

il comportamento  tenuto dal capitano della squadra La Morella  Davide, ammonito nel corso della gara,  è stato comminato nella qualità rivestita dallo stesso,  come peraltro  quella del dirigente  accompagnatore Di Benedetto Umberto, e le stesse vanno confermate.

Si ritiene, invece,  in relazione alla circostanza che la gara è stata disputata  nel campo del Don Bosco , che non si  è prodigata all’assistenza al direttore di gara,  secondo le norme vigenti, che l’ammenda commutata  vada determinata  come da dispositivo

P.Q.M

DELIBERA

nel confermare  le statuizioni del Giudice  di primo esame determina l’ammenda della società PLUTIA  nella misura di €. 100,00 senza addebito di tassa non versata.

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