COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD REAL RAGUSA CALCIO –
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD REAL RAGUSA CALCIO - avverso squalifica per tre gare del calciatore Buscema Fabio Gara 1 categoria: PES OR.SA – Real Ragusa Calcio del 12 Dicembre 2009 Comunicato Ufficiale n° 224 LND del 17.12.2009
Procedimento 142/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato, ritenendo la stessa eccessiva rispetto ad altre sanzioni inflitte nello stesso comunicato per comportamenti più gravi.
La Commissione Disciplinare letti gli atti , osserva:
quanto lamentato dalla Società appellante non trova alcun conforto, in quanto le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo non risultano essere assolutamente sproporzionate; ritenuto quanto letto nel referto di gara, questa Commissione determina la sanzione come da dispositivo
P.Q.M
DELIBERA
Di determinare in due giornate di gara la squalifica comminata a Buscema Fabio (Real Ragusa Calcio ) senza addebito di tassa non versata.