COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Sport Club Marsala (TP) -&

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Sport Club Marsala (TP) -  Avverso squalifica calciatore Barraco Antonino per tre giornate. Campionato Eccellenza. Gara Sporting Arenella Palermo- SC Marsala del 19/12/2009. C.U. 235 LND del 24/12/2009.

Procedimento 141/A


Il Giudice sportivo territoriale per la gara indicata in epigrafe squalificava  il calciatore Barraco Antonino con la seguente motivazione: “ Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”

Contro il provvedimento, indicato in oggetto, fa appello la Società ASD Sport Club Marsala perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto realmente accaduto sostenendo che il gesto compiuto dal Barraco è avvenuto  in seguito a delle provocazioni da parte di un calciatore avversario e che non si è trattato di una vera e propria testata, ma semplicemente di un avvicinamento della propria fronte con quella del calciatore dell’altra squadra  e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso in appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

La condotta posta in essere dal calciatore Barracao Antonino è certamente censurabile e deprecabile e contraria ad ogni norma comportamentale e regolamentare.

Quanto descritto dal Direttore di gara nel referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, e chiaro ed inequivocabile e se vero che tale gesto non ha comportato alcuna conseguenza fisica resta comunque grave il comportamento tenuto  dal calciatore Barraco Antonino, pertanto il fatto sanzionato dal Giudice di primo esame va confermato.

P.Q.M.

DELIBERA

Di rigettare l’appello e di confermare la squalifica del calciatore Barraco Antonino per tre giornate e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di Euro 130,00.

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