COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD REAL RAGUSA CALCIO –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD REAL RAGUSA CALCIO - avverso squalifica  per tre gare del calciatore Buscema Fabio  Gara 1 categoria:  PES OR.SA – Real Ragusa Calcio del 12 Dicembre 2009 Comunicato Ufficiale n° 224 LND  del 17.12.2009

Procedimento 142/A

Letto l’appello ritualmente  proposto dalla società ricorrente  in ordine alla  squalifica comminata al proprio  tesserato,  ritenendo la stessa eccessiva rispetto ad altre sanzioni  inflitte nello stesso  comunicato  per comportamenti più gravi.

La Commissione Disciplinare  letti gli atti , osserva:

quanto lamentato dalla Società appellante non trova alcun conforto, in quanto le squalifiche  comminate  dal Giudice Sportivo non risultano  essere assolutamente  sproporzionate; ritenuto quanto letto nel referto di gara, questa Commissione  determina  la sanzione come da dispositivo

P.Q.M

DELIBERA

Di determinare in due giornate di gara  la squalifica comminata a Buscema Fabio (Real Ragusa Calcio )  senza addebito di tassa  non versata.

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