COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale FLY  CALCIO VITTORIA&nbsp

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

FLY  CALCIO VITTORIA  (Sr) – avverso squalifica per quattro gare del calciatore La terra Poidomani  Biagio- Gara Campionato 1^ categoria: Fly Calcio Vittoria – Belvedere Città di Giardino del 20 Dicembre 2009 – C.U. 235 LND del 24 Dicembre 2009

Procedimento 146/A

Sostiene la ricorrente con rituale appello che la sanzione a carico del proprio tesserato è sproporzionata in relazione ai fatti contestati che certamente sono stati riferiti dall’Arbitro in maniera esageratamente punitiva.

La Commissione Disciplinare, esaminati i motivi di ricorso e gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che il responso dell’Arbitro, per consolidata norma regolamentare, fa piena fede dei fatti accaduti sul campo.

Di conseguenza non può essere in alcun modo contestato il fatto che il calciatore La Terra Poidomani Biagio si sia reso protagonista di avere colpito con un calcio un avversario e successivamente, alla notifica dell’espulsione, aggrediva nuovamente l’avversario con un altro calcio ed un pugno. I fatti accaduti sono da ritenersi assolutamente gravi e deprecabili e la reiterazione degli atti violenti ed aggressivi comportano di non potere riconsiderare la sanzione posta a carico del calciatore in argomento, sanzione che appare equilibrata e rispondente ai fatti contestati.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica per quattro gare a carico del calciatore La Terra Poidomani Biagio e, per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo non versata pari a Euro 130,00

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