COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Trapani Calcio 1905

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Trapani Calcio 1905 – avverso squalifica per cinque gare calciatore Genovese Antonino Gara  Campionato Juniores: Valderice - Trapani del 16 Dicembre 2009 C.U. 31 Tp del 23 Dicembre 2009

Procedimento 17/B

L’ Arbitro della gara riportata in epigrafe, al settimo del secondo tempo, espelleva il calciatore Genovese Antonino della società A.S.D. Trapani Calcio 1905, reo di avere colpito con un forte pugno all’addome un calciatore avversario in seguito ad un contrasto di giuoco. Lo stesso Genovese Antonino, alla ripresa del giuoco, rientrava in campo all’insaputa dell’Arbitro e quindi veniva trascinato a forza fuori dal terreno di giuoco e profferiva frasi offensive nei confronti dell’Arbitro e parole blasfeme.

Il Giudice Sportivo Provinciale, con provvedimento pubblicato sul C.U. 31 del 23 Dicembre 2009 squalificava il calciatore Genovese per cinque gare:

Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società A.S.D. Trapani Calcio 1905, sostenendo con soggettive e giustificative dichiarazioni che al momento dell’espulsione, avvenuta in seguito ad una rissa che coinvolgeva diversi tesserati di entrambe le società, l’Arbitro non ha indicato, mostrando il cartellino rosso, chi dovesse lasciare il terreno di giuoco perché  espulso.

Chiede pertanto una riduzione della squalifica inflitta in primo grado.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli Atti Ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva:

Il referto arbitrale riporta in maniera chiara e inequivocabile la censurata condotta violenta posta in essere dal calciatore Genovese Antonino nei confronti di un calciatore avversario, nonché quella non regolamentare di rientrare sul terreno di giuoco dopo l’espulsione;

acclarata la deprecabile condotta tenuta dal calciatore oggetto dell’odierno ricorso;

acclarato altresì che il calciatore colpito dal pugno non ha riportato conseguenze fisiche, così come si evince dal rapporto arbitrale;

ritenuto responsabile il dirigente della società appellante per non avere evitato che il proprio tesserato rientrasse sul terreno di giuoco dopo essere stato espulso;

questo Organo Giudicante ritiene, per le considerazioni prima esposte, di riformare il provvedimento impugnato come in dispositivo riportato;

P.Q.M.

DELIBERA

di squalificare il calciatore Genovese Antonino (A.S.D. Trapani Calcio 1905) per quattro gare;

di inibire il dirigente Sig. Scibilia G. Battista (A.S.D. Trapani Calcio 1905), fino al 20 Gennaio 2010;

per l’effetto senza addebito di tassa reclamo

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