COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Mast Favignana – avverso

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

ASD Mast Favignana – avverso squalifica per 3 gare calciatore Gigante Marco. Gara Campionato Promozione Girone A. Sciacca – Favignana del 10/01/201. C.U. n. 262 del 14/01/2010

Procedimento n.163/A

Al 47 del secondo tempo il calciatore Gigante Marco della Società Mast Favignana veniva espulso dall’arbitro per avere colpito con un calcio ed uno schiaffo un calciatore avversario.

Il Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale  n. 262 del 14 gennaio 2010 squalificava il suddetto calciatore per 3 gare.

La Società Mast Favignana ha presentato appello avverso tale decisione di primo grado:

sostiene la ricorrente che il proprio tesserato, in seguito ad “un rude impatto con un calciatore avversario rovinava a terra ed accennava ad una reazione senza porre in atto alcuna condotta violenta” tanto da uscire “abbracciati” dal terreno di giuoco all’atto della reciproca espulsione. Pertanto chiede la riduzione della sanzione inflitta in primo esame.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi dell’appello, osserva priormente che la disamina del referto arbitrale non può che porre questa Decidente nelle condizioni di disattendere la tesi difensiva a sostegno dell’odierno ricorso della società appellante. Acclarato pertanto che la descrizione dei fatti è chiara ed inequivocabile, nonché che l’articolo 35 Comma 1.1. del C.G.S. prevede che quanto riportato da arbitri e assistenti sui propri referti gode di fede privilegiata, questa Decidente non può che confermare quanto statuito in primo grado.

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica per 3 gare al calciatore Gigante Marco della Società Mast Favignana, con addebito della relativa tassa di Euro 130,00, non versata .

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