COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI: USD Roccese –

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 273 del 19.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

USD Roccese – Avverso ammenda di Euro 250,00, squalifica allenatore Cia Ruggero fino al 31/10/2010, calciatore Santoro Raimondo al 31/12/2010 e Giordano Ivan per 6 gare. Gara Campionato prima Categoria girone D. Roccese –Piero Mancuso del 19/12/09. C.U. n. 235 LND del 24/12/2009.

Procedimento 145/A

La società USD Roccese propone appello contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, indicato in epigrafe, perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto effettivamente accaduto.

Sentito il legale rappresentante della società all’udienza del 19 gennaio 2010, ritualmente convocato, lo stesso ha in parte ammesso determinate circostanze facendo presente che per altri soggetti non era in condizioni di potere dare delle valutazioni essendo lo stesso, nella partita in esame, Dirigente responsabile e quindi occupato nelle sue funzioni; chiede comunque la revisione dei provvedimenti in sanzioni più miti e congrue.

La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara osserva che quanto rappresentato dal Direttore di gara non si presta ad alcuna censura ed i comportamenti posti in essere dai tesserati della società Roccese sono gravi  e vanno tutti confermati; va considerato tuttavia che il tutto è avvenuto a fine gara durante un parapiglia generale, circostanza che persuade questo organo decidente a determinare i provvedimenti come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica a carico dell’allenatore Signor Cia Ruggero a tutto il 30 giugno 2010; di determinare la squalifica a carico del calciatore Santoro Raimondo fino al 30 giugno 2010; di determinare in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Giordano Ivan (tutti tesserati della società USD Roccese).

Per l’effetto non si provvede all’addebito di tassa .

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