COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Licciardello Roberto (Pisano S.M.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Licciardello Roberto (Pisano S.M. Ammalati) – avverso squalifica personale per quattro giornate. Gara Campionato calcio a 5 serie D girone CT.: Real 2002 – Pisano S.M. Ammalati del 12/12/2009. C.U. N.24 CT del 16/12/2009

Procedimento 18/B

Con appello personale il calciatore della Società Pisano S.M. Ammalati, Licciardello Roberto ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo provinciale di CT perché lo ritiene sproporzionato rispetto a quanto accaduto, sostenendo di avere chiesto semplicemente all’arbitro delle spiegazioni, mentre quest’ultimo rispondeva con minacce ed intimidazioni alimentando tensione tra tutti tesserati e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi dell’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

La Condotta posta in essere dal calciatore Licciardello Roberto è certamente censurabile.

Quanto accaduto è descritto in maniera chiara dal Direttore di gara nel proprio referto, che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, ma considerato  che il calciatore “de quo” si è limitato solo a proteste labiali si ritiene di riconsiderare la sanzione come da dispositivo

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica per il calciatore Licciardello Roberto a tre gare.

Senza addebito della tassa non versata

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