COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA ITALIA di ECCELLE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA ITALIA di ECCELLENZA

82/ stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dalla A.S.D. Sporting Massese avverso la decisone del G.S.T. che ha squalificato fino al 26.01.2010 l’allenatore Signor Plicanti Massimo.

(C.U. n. 30/2009).

“ Allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, una volta fuori dal campo offendeva il D.G.. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso.”

Detta motivazione posta dal G.S.T. alla base del provvedimento disciplinare viene contestata dalla Società Sporting Massese la quale afferma che le frasi rivolte dall’allenatore sono state solo “un modo un po’ colorito” di chiedere spiegazioni al D.G. in ordine ad alcune decisioni tecniche assunte.

Dopo l’espulsione il tesserato non si è mai rivolto, con le sue frasi, al D.G. ma unicamente verso i propri calciatori anche se concitatamente e focosamente.

Esclude che le espressioni usate rientrino nel costume dell’allenatore il quale peraltro, dopo la gara, si è recato presso l’arbitro per chiarire il proprio comportamento senza esprimersi in modo offensivo.

Nel corso della richiesta audizione, preso atto del contenuto del supplemento di rapporto qui reso, la Società, oltre a ribadire le tesi svolte con il reclamo, indica la condotta esemplare sempre tenuta, nonché i buoni precedenti del Placanti.

Le argomentazioni della reclamante non offrono alla Commissione alcun elemento atto a porre, ancorché parzialmente, in dubbio il referto arbitrale ed il relativo supplemento: si tratta infatti di semplici affermazioni prive di alcun sostegno probatorio.

La decisione del G.S.T. è quindi corretta nel merito ed appare del tutto congrua nella determinazione della sanzione.

P.Q.M.

la C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it