COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

093 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Olmi avverso la decisione del G.S. Pistoia che ha squalificato fino al 10.03.2010 il calciatore Moretti Simone. C.U. n° 22 del 10.12.2009.

Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Moretti Simone in quanto espulso per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento colpiva il D.G. al petto con il proprio, senza procuragli dolore.

Con il gravame proposto, la società nega che il calciatore abbia colpito l’arbitro, limitandosi a confermare l’atteggiamento irriguardoso.

Il Direttore di Gara, nel supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, meglio precisa quanto già indicato. Conferma il contatto fisico con il Moretti, ma evidenzia altresì che avveniva nell’atto di protestare, ribadendo la debolezza del colpo e l’assenza di qualsiasi tipo di dolore, precisando anche che dopo la notifica dell’espulsione il giocatore sia uscito dal campo normalmente, senza protestare.

Il reclamo merita accoglimento.

Quanto precisato in questa sede dal D.G., consente in effetti di escludere qualsiasi intento violento da parte del giocatore; gli effetti del “debole” contatto sono stati praticamente nulli, e nessun intento prevaricatore o violento risulta esserci stato.

Ne deriva, si ribadisce alla luce delle precisazioni fornite oggi dall’arbitro, che la sanzione possa essere ridotta ad una misura più congrua con l’accaduto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 10.02.2010. Dispone la restituzione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it