COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

086 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: reclamo del G.S.C. Vergaio Associazione Sportiva Dilettantesca avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Viscio Massimiliano fino al 2/03/2010 (C.U. n. 23 del 2/12/2009).

Il G.S.T. applicava al calciatore Viscio Massimiliano la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 28 novembre 2009 tra la società ospitante Polisportiva Dilettantistica Nuovo San Giorgio e l'odierna impugnante, con la seguente motivazione:

A seguito di decisione arbitrale protestava continuamente, e spingendolo a mani aperte senza conseguenze, lo offendeva”.

Ricorre la società Vergaio la quale, con motivazione assai scarna - ai limiti dell'ammissibilità ai sensi dell'art 33 comma 6 C.G.S. – si limita a negare integralmente la dinamica del fatto dedotta nel rapporto di gara.

Conclude pertanto per una riduzione della squalifica irrogata.

All’udienza del 15 gennaio 2010 presenziava il dirigente delegato dalla società Vergaio che insisteva sul fatto che il proprio giocatore non avesse assolutamente toccato il D.G.; il calciatore, subito il fallo dell'avversario, si sarebbe semplicemente rialzato per protestare contro l'arbitro senza entrare in contatto con il medesimo e senza usare espressioni offensive.

La ricostruzione fornita non appare credibile.

L’atto introduttivo cerca esclusivamente di contrastare la fede privilegiata dei documenti arbitrali sulle sola negazione di tutti i fatti attribuiti al loro tesserato confliggendo inesorabilmente con la fede privilegiata che le Carte Federali riservano al referto arbitrale.

Sul punto il rapporto di gara ed il relativo allegato confermano in toto la ricostruzione del Giudice di prime cure, contrastando decisamente con quanto affermato dalla società Vergaio e provvedono a descrivere, in maniera precisa e del tutto verosimile, l’atteggiamento fisicamente aggressivo e verbalmente ingiurioso del giocatore assunto nei confronti dello stesso D.G..

La sanzione applicata dal G.S.T. risulta pertanto corretta ed adeguata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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