COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI

068 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Salutio e Del Sere Andrea avverso la decisione del G.S. di Arezzo, che ha comminato l’ammenda di € 1.200,00 alla società e la squalifica al giocatore Del Sere Andrea fino al 31.12.2013.

C.U. n° 17 del 18.11.2009.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica fino al 31.12.2013 al giocatore Del Sere Andrea poiché << a fine gara, al rientro negli spogliatoi, offendeva il D.G.. Dopo la notifica dell’espulsione, mentre il D.G. saliva i gradini che conducono allo spogliatoio, lo spintonava con le mani e dopo averlo rivolto verso se stesso, lo afferrava con entrambe le mani al collo spostandolo e pressandolo al muro degli spogliatoi. Quindi sferrava un violento pugno al D.G. colpendolo fra la mandibola e l’orecchio destro, con fuoriuscita di sangue dall’orecchio e provocando altresì escoriazioni e contusioni al gomito sinistro a contrasto con il muro, ponendo fine all’atto di violenza solo grazie all’intervento dell’allenatore e dei compagni di squadra che lo portavano via spingendolo all’interno dello spogliatoio. Sanzione aggravata perché capitano. Il D.G. riportava lesioni come refertate dal Pronto Soccorso di Figline Valdarno >>.

L’ammenda alla società veniva irrogata << per lancio di un sasso da parte di un proprio sostenitore a fine gara che raggiungeva il terreno di gioco colpendo un calciatore della squadra ospite. Per aver consentito l’ingresso al recinto di gioco a persona non identificata che facendosi spazio tra la ressa di persone creatasi a fine gara attorno al D.G., lo colpiva con un violento pugno alla nuca provocando allo stesso dolore intenso, momentaneo stordimento e offuscamento dei riflessi. L’aggressore veniva allontanato grazie all’intervento di un osservatore arbitrale presente. Per aver la società ospitante omesso di prestare assistenza e cure al D.G. in conseguenza dell’aggressione da questi subita>>.

Con un certamente non sintetico reclamo, la società ed il sig. Del Sere Andrea impugnano – ciascuno per la propria competenza – i due provvedimenti emessi dal giudice sportivo.

Questi i motivi addotti:

-  Sulla squalifica al Del Sere:

Innanzitutto viene negata l’offesa al D.G., ammettendo invece il proferimento di frase irriguardosa (e per questo sol motivo la reclamante sostiene non doversi applicare la sanzione relativa), dopodichè viene imputato all’arbitro di aver spintonato il Del Sere, il quale poneva in essere la condotta violenta per reazione a quanto subito.

Quindi i reclamanti si soffermano sull’errata applicazione del C.G.S. da parte del Primo Giudice, asserendo che l’aggravante per la qualifica di capitano del Del Sere sia illegittima in quanto non supportata da alcuna norma.

Evidenzia, di poi, (“a prescindere da qualsiasi valutazione sul nesso di causalità fra la condotta del Del Sere e le lesioni subite”) come le conseguenze in capo all’arbitro non siano state così gravi come sembrerebbero.

Si sofferma, in ultimo, sulla giovane età del tesserato, sull’avere lo stesso commesso il fatto in stato d’ira, sulla piena assunzione di responsabilità da parte dello stesso Del Sere, (che si dichiara dispiaciuto e che precisa di aver tentato di avvicinare l’arbitro per porgere le proprie scuse), sulla mancanza di precedenti specifici, e sulla necessità che la sanzione sia più educativa che affittiva, proponendo infine la conversione della sanzione inflitta in una temporanea sospensione, in attesa di un corso per arbitri cui il Del Sere parteciperebbe obbligatoriamente, al fine di ottenere la definitiva redenzione ed “espiazione” di quanto inflitto.

-  Sulla responsabilità e sull’ammenda alla società:

La reclamante declina qualsiasi responsabilità, ritenendo la sanzione ingiusta, e asserendo come in realtà la società si sia prodigata nell’aiutare il D.G.

Sul lancio del sasso – con un linguaggio al limite del consentito dalle Carte Federali – asserisce che il Giudice Sportivo “abbia assolutamente travisato la realtà”, così come esposta dal D.G. Afferma come il sasso abbia in realtà colpito un giocatore della squadra ospitante e non di quella ospite, interpretando tale circostanza come prova che l’obiettivo non fosse il D.G..

Sulla presenza di un tifoso all’interno del recinto, si difende declinando ogni responsabilità in quanto la persona si sarebbe introdotta all’interno forzando il cancello d’ingresso.

I reclamanti concludono quindi il loro gravame richiedendo, per il Del Sere, la sospensione fino all’inizio di un corso arbitri,ed in subordine la riduzione della squalifica. Per la società, in via principale l’annullamento della sanzione, ed in via subordinata la sua mitigazione fino al minimo edittale.

Ai fini istruttori, il Collegio ha richiesto al Direttore di Gara un supplemento di rapporto, attraverso il quale il D.G.:

-  conferma l’offesa ricevuta dal Del Sere;

-  nega di aver spintonato il Del Sere e precisa che il gesto è stato posto in essere volontariamente, descrivendo nuovamente quanto subito;

-  collega direttamente la fuoriuscita di sangue al colpo fra mandibola e orecchio ricevuto dal del Sere, precisando altresì di aver ricevuto alla nuca il colpo da parte dell’estraneo;

-  ribadisce che solo l’intervento dell’Osservatore arbitrale presente ha allontanato lo sconosciuto aggressore, ed evidenzia come i Dirigenti locali sia siano solo preoccupati di non rivelarne il nome asserendo di non conoscerlo;

-  ribadisce, ancora, come il sasso fosse stato scagliato intenzionalmente verso esso stesso, da parte di un sostenitore dell’A.S. Salutio, colpendo invece un calciatore della Salutio; quest’ultimo, insieme ad altri giocatori, riconosceva l’autore del gesto chiamandolo per nome;

-  conferma che a fine gara il cancello d’ingresso fosse aperto ed incustodito, anche se non è in grado di sapere se fosse stato manomesso o meno da estranei;

-  conferma che l’allenatore dell’ASD Solutio sia rimasto con lui fino all’uscita dell’impianto.

Conclusasi l’istruzione del fascicolo, la Commissione è in grado di decidere.

Il reclamo non merita accoglimento, anche se la squalifica è meritevole di una rivisitazione, per i seguenti motivi:

Posizione Del Sere:

Innanzitutto si deve rilevare la pressoché marginalità dell’offesa sull’intera durata della sanzione inflitta. In ogni caso, la semplice affermazione negativa, di non essere stato il Del Sere, non consente alcuna riduzione se non accompagnata da concreti elementi o concreti spunti difensivi. Per di più, e questo la reclamante dovrebbe saperlo da sempre, prevede, il C.G.S., la natura di fonte di prova privilegiata del rapporto di gara, obbligando pertanto la reclamante a portare concrete, logiche, riscontrabili ed attendibili difese. Una semplice affermazione del tipo, ad esempio, “non è stato lui ad offendere l’arbitro”, di per se stessa, è priva di qualsiasi efficacia. In ogni caso si ribadisce l’assoluta marginalità rispetto all’intero accaduto (oltre al fatto che tra frase offensiva e frase irriguardosa poco o nulla cambia, in termini sostanziali).

Sulla reazione del Del Sere ad una presunta spinta ricevuta dal D.G., non vi è molto da dire, in quanto nessun elemento a supporto forniscono i reclamanti, e la versione è in ogni caso respinta dall’arbitro, come sopra indicato. Tenuto conto anche dell’impostazione del reclamo, per quanto possa occorrere, il Collegio ha la sensazione che tale tesi tenda solo ad essere strumentale, capziosa e tendente a voler discreditare il D.G. per l’ottenimento della riduzione.

Quanto i reclamanti tentano di attribuire all’arbitro configurerebbe un fatto di particolare gravità a carico del D.G., e l’incolpato non si sarebbe certo limitato alla semplice affermazione del fatto, ma avrebbe sostenuto con forza la propria tesi, anche chiedendo un’audizione personale, al fine di ribadire in udienza il grave episodio di cui – a suo dire – sarebbe rimasto vittima. Ma non lo ha fatto.

Ciò è più che sufficiente a ritenere il reclamo privo di fondamento sotto questo aspetto.

In ogni caso, per tranquillità del reclamante, si precisa che questo Collegio ha da sempre ritenuto i comportamenti in reazione alla stessa stregua di quelli posti in essere senza provocazione. La reazione, ad avviso di questo Giudice, non è da considerarsi un’attenuante.

In merito alla contestazione sull’aggravante per la qualifica di capitano rivestita dal calciatore:

evidentemente i reclamanti, ovvero chi per essi ha materialmente predisposto il reclamo, da una parte non sono soliti leggere i Comunicati Ufficiali, così da poter apprendere come opera la Giustizia Sportiva; dall’altra parte anche stavolta (vedi sopra quanto detto a proposito del rapporto arbitrale) dimostrano chiaramente (o fanno finta, anche se non si comprende a quale scopo) di non conoscere le Carte Federali.

Le Norme Organizzative Interne (cd. NOIF), formate da 117 articoli, sanciscono, all’art 73 u.c., l’aggravante da comminare al capitano in determinate circostanze.

Nessuna applicazione illegittima della norma, quindi, è stata commessa dal Giudice Sportivo, e del tutto infondata è l’eccezione in tal senso promossa.

Sulle attenuanti, sulla giovane età, sullo stato d’ira del calciatore, sulla concreta resipiscenza, ecc. del tesserato: anche in questo caso si tratta di motivazioni prive di consistenza.

Il gesto è gravissimo, è stato perpetrato con continuità e con una violenza esponenziale, ed ha avuto termine – si noti questo che potrebbe apparire, ad una superficiale lettura, un particolare di poco conto, ma non lo è – solo quando il Del Sere è stato di forza allontanato e spinto dentro lo spogliatoio.

Gli stessi reclamanti parlano di esemplarità della punizione, di ingiustificabilità delle azioni contestate, di gesto deplorevole, ecc.

Quanto accaduto deve essere annoverato fra gli atti più gravi: l’arbitro, in un contesto che si è protratto con azioni plurime, è stato spinto, fermato, girato, colpito, afferrato al collo, con conseguenze gravi (compresa la fuoriuscita di sangue) tanto da necessitare di visita al Pronto Soccorso e conseguente prognosi. Per consolidata prassi non si può essere clementi con gli autori di certi gesti.

Le sanzioni devono essere educative ma anche afflittive, e in casi come quello in esame devono in qualche modo coadiuvare sensibilmente ad evitare che si ripetano, ovvero che diano luogo anche ad effetti emulativi.

La giovane età del ragazzo non giustifica quanto compiuto, e la richiesta di sospenderlo fino alla frequentazione di un corso arbitrale appare di poca consistenza, quasi premiante, e di mancanza di rispetto e riguardo nei confronti di coloro che hanno scontato lunghe squalifiche per episodi purtroppo similari. Né si può correre il rischio di una ripetizione di tale esplosiva violenza da parte del tesserato.

Proprio sull’entità della sanzione, questo Collegio ritiene di dover essere ancora più severo rispetto a quanto deciso dal Primo Giudice, così come gli consente l’art. 36 C.G.S..

Gli episodi di violenza, nei confronti di tesserati ma soprattutto di Direttori di Gara, appaiono sempre più frequenti e sempre più gravi; e le tesi difensive proposte, più che a difendere veramente l’incolpato, tendono sempre più a voler giustificare gli autori dei gesti.

Dovrebbe essere a conoscenza di tutti, che quando si decide per propria volontà di diventare un tesserato federale, ci sono determinati obblighi, l’inottemperanza dei quali viene sanzionata secondo le regole interne.

Un ragazzo di vent’anni, che scaglia tanta violenza nei confronti di un ragazzino quindicenne che deve dirigere la gara, quali conseguenze pretenderebbe dopo tale ripetuta violenza? Ed una punizione esemplare e afflittiva, che faccia riflettere concretamente l’autore del gesto, non può certo essere una condanna alla frequentazione di un corso. Già si è espressa, più volte, questa C.D. in tema di afflittività delle squalifiche, anche perché, in circostanze come quella in esame, l’afflittività della sanzione si rende indispensabile quale unico rimedio per la tutela dell’incolumità dei Direttori di Gara..

La sanzione massima comminabile ad un tesserato è la squalifica di cinque anni, con eventuale proposta di radiazione. Nella graduazione della sanzione si deve sempre tener conto della gravità tanto dell’episodio quanto delle conseguenze subite. Risulta evidente che non si possa graduare la sanzione sic et simpliciter con una diretta proporzionalità fra zero e cinque anni, considerando i cinque anni la sanzione da comminarsi per l’episodio in assoluto più grave che possa essere commesso; ne deriverebbe l’impossibilità pratica di comminare la sanzione massima se non in caso davvero estremo (omicidio del D.G.?); il che non è proponibile per evidenti ragioni.

Vero è, invece, che esiste una soglia oltre la quale non si può andare, una soglia oltre la quale l’incolpato, accertata la sua responsabilità, merita la sanzione massima.

Ritiene questo Collegio che nell’episodio in questione sia stato superato questo limite e che il Del Sere – il quale, si ribadisce ancora, non ha fornito elementi concreti a sua discolpa, con un atteggiamento difensivo quasi irritante (anche se quest’aspetto ovviamente non influisce la decisione di questa C.D.) che oltre a dimostrare una totale mancanza di conoscenza delle Carte Federali, dimostra anche un poco nobile tentativo di screditare l’arbitro – meriti la massima sanzione, ad esclusione della proposta di radiazione.

Si ritiene quindi di procedere, per i motivi sopra esposti, ad una reformatio in peius, prevista dal C.G.S. al citato art. 36, comminando al tesserato Del Sere la squalifica di anni cinque.

Sull’ammenda alla società:

Anche in questo caso non si ravvedono margini per una riduzione dell’ammenda inflitta.

Non vi è dubbio che il sasso sia stato lanciato verso il campo, e l’arbitro non dubita di essere stato lui stesso il bersaglio (mancato); sostenere che il sasso ha colpito un giocatore della Salutio, società ospitante, e non della società ospitata, significa solo che il malintenzionato ha avuto una pessima mira, non che non volesse colpire il D.G. Si noti, poi, quanto ha affermato il D.G. in merito al riconoscimento del facinoroso da parte dei giocatori della Salutio.

Sul cancello aperto, appare irrilevante (e comunque non è provato) che il lucchetto fosse stato forzato; di fatto il cancello era aperto, e non vi era alcun presidio da parte della società ospitante.

Tenuto conto di questi elementi, alla luce dell’intero contesto, la circostanza confermata dal D.G. che l’allenatore sia rimasto con lo stesso arbitro appare irrilevante e marginale nella determinazione della sanzione (si badi bene, già nel primo rapporto il D.G. afferma la presenza dell’allenatore, quindi il G.S. ne ha tenuto conto ai fini della decisione presa), anche perché viene lecito chiedersi dove fosse la Dirigenza, il dirigente accompagnatore in particolare, quando il D.G. ha subito sia l’aggressione del Del Sere, sia il lancio del sasso, ed una sola persona, l’allenatore, non pare sufficiente visto quanto accaduto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, confermando l’ammontare dell’ammenda in € 1.200,00. Commina al tesserato Del Sere Andrea la squalifica fino al 18.11.2014 (anni cinque di squalifica). Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it