COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 102 Stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

102 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Pontremolese 2008 avverso la squalifica inflitta dal G.S. Massa per 3gg. al calciatore Capiferri Riccardo e avverso la squalifica fino al 23.03.2010 comminata a carico dell’allenatore Preti Massimo (C.U. n. 28 del 07.01.2010)

Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Pontremolese 2008, nella persona del Presidente, avverso

A)la squalifica inflitta dal G.S. Massa per 3gg. al calciatore Capiferri Riccardo, con la seguente motivazione: “Per offese verso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”;

B)la squalifica inflitta dal G.S. Massa fino al 23.03.2010 all’allenatore Preti Massimo, con la seguente motivazione: “Per essere entrato indebitamente nel terreno di gioco offendendo il D.G. Alla notifica dell’espulsione reiterava le offese. Veniva allontanato dal terreno di gioco dai propri giocatori e dal capitano”.

Con ampio ed articolato ricorso la società reclamante impugna i provvedimenti sopraindicati esponendo le proprie ragioni difensive; in particolare, in riferimento alla squalifica inflitta al calciatore, non contesta la circostanza secondo la quale il Capiferri Riccardo pronunciava la frase “Ma vai a cagxxx”, ma che in realtà detta, colorita, espressione veniva pronunciata nei confronti di un calciatore avversario e non nei confronti dell'ufficiale di gara.

A sostegno della tesi sopra esposta, la reclamante descrive la situazione di gioco che induceva il giocatore ad esprimersi in detta maniera nei confronti di un avversario, affermando, comunque, che la dichiarazione imputata veniva pronunciata in modo pacato, affettuoso, quasi fraterno e non in tono polemico o con intento offensivo o molesto; circostanza questa, che conferma la tesi sopra riportata secondo la quale l’espressione veniva rivolta ad un avversario, tra l’altro conoscente dello stesso Capiferri, e non nei confronti del D.G.

Ad abundatiam, sostiene inoltre la società Pontremolese 2008 che in detta dichiarazione non vi era alcun termine, espressione o riferimento, esplicito od implicito, che andasse connotare il D.G. quale destinatario delle parole del Capiferri.

Relativamente alla squalifica comminata all’allenatore Preti Massimo, la reclamante non contesta il fatto, chiedendo comunque un’adeguata riduzione sia in relazione al fatto che la condotta dello stesso allenatore nasceva come conseguenza dell’espulsione del calciatore Capiferri, sia alla circostanza che il Preti Massimo riconosceva prontamente il carattere riprovevole della propria condotta tanto da recarsi, al termine della gara, nello spogliatoio del D.G. per porgere le sue scuse.

Conclude, infine, la società Pontremolese 2008 chiedendo una riforma dei provvedimenti sopraindicati, riducendo le sanzioni comminate in proporzione alle reali responsabilità dei tesserati.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue.

Il reclamo non merita accoglimento.

A)In riferimento alla posizione del calciatore Capiferri Riccardo, se di per sé appare poco credibile la tesi sostenuta dalla società reclamante, secondo la quale il calciatore avrebbe rivolto l’espressione contestata ad giocatore avversario, e non nei confronti dell'ufficiale di gara, la sua totale infondatezza viene confermata in sede di supplemento di rapporto dal D.G. il quale descrive minuziosamente il susseguirsi dei fatti.

Lo stesso D.G., infatti, afferma che “al 28’del secondo tempo, fischiando una posizione di fuorigioco al Capiferri, lo stesso venendo verso di me contestando in modo seccato la mia decisione esclamava : “Ma cosa mi hai fischiato, arbitro?”

Gli facevo notare che si trovava in una posizione di fuorigioco di rientro, al ché di tutta risposta, il Capiferri proferiva la frase riportata nel rapporto arbitrale”.

Dagli atti emerge non solo l’infondatezza ma anche la pretestuosità della tesi fornita dalla società reclamante in sede di ricorso.

Risulta altresì in modo assolutamente chiaro ed evidente di come il soggetto destinatario della frase pronunciata dal Capiferri fosse l’ufficiale di gara, in quanto trattasi di espressione pronunciata dallo stesso calciatore dopo un breve discussione con lo stesso D.G., a seguito di una decisione dallo stesso assunta.

Queste considerazioni portano l’adita Commissione, non prima dall’aver manifestato il proprio estremo disappunto nei confronti della società reclamante per aver artificiosamente ricostruito la vicenda, a respingere reclamo.

Lo stesso, infatti, si appalesa infondato non solo sotto il profilo fattuale, ma anche in ordine alla valutazione del quantum della sanzione irrogata.

Sotto quest’ultimo profilo, la sanzione inflitta dal G.S. Massa appare congrua in riferimento al fatto contestato.

A tal proposito, appare opportuno rilevare che l’art. 18, comma 4 lett. a), C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

Nel caso di specie tuttavia è da considerare anche la circostanza che al momento del fatto il Capiferri rivestiva la funzione di capitano della squadra Pontremolese 2008; circostanza, che ai sensi dell’art. 73, comma 4, NOIF comporta un aggravamento della sanzioni a suo carico ritenuto equo dal G.S. Massa, ed anche da questo Collegio, in una ulteriore giornata di squalifica.

B)In riferimento alla posizione dell’allenatore Preti Massimo occorre rilevare ancora una volta l’artificiosità della tesi riportata dalla reclamante quando sostiene che la condotta dell’allenatore è nata come conseguenza dell’espulsione del calciatore Capiferri.

Dagli atti emerge l’assoluta l’interdipendenza e non consequenzialità dei due fatti essendo gli stessi avvenuti in due distinti momenti temporali ben distinti: il primo al 28’ del secondo tempo, il secondo al 47’ della stessa frazione di gioco.

Il comportamento dell’allenatore è grave e merita un’adeguata e rigorosa sanzione anche in considerazione del fatto che è stato posto in essere da colui il quale dovrebbe “educare” i propri giocatori ad un contegno rispettoso sia nei confronti del D.G. che nei confronti dell’avversario.

Nessun pregio, in quanto dovute, può assumere la circostanza che al termine della partita il Preti abbia manifestato le sue scuse all’ufficiale di gara.

Infatti, in virtù del principio sopraesposto il rivestire la funzione di allenatore comporta l'onere per lo stesso tesserato di assumere nei confronti dei suoi giocatori una figura di riferimento capace di fornire il buon esempio.

Quanto è stato acclarato in sede di reclamo induce l’adito Collegio a ritenere equa e proporzionata la sanzione inflitta dal G.S. Massa fino al 23.03.2010 all’allenatore Preti Massimo.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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