COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLIEVI PROVINCIALI
075 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della U.S.D. Fornaci-Ania Mediavalle avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato fino al 14/03/2010 il calciatore Simone Brondi. C.U. n.22 del 26/11/2009.
Nel corso del 2° tempo della gara “ Fornaci Ania- San Filippo”, valevole per il campionato allievi provinciali di Lucca, il calciatore Simone Brondi veniva espulso dal terreno di gioco per condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. Nel mentre abbandonava il campo sputava verso il D.G. senza intenzione di colpirlo. Raggiunto lo spogliatoio il calciatore in questione provocava una rissa tra le due squadre, terminata grazie all’intervento dei due allenatori.
Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per tre mesi e mezzo.
Avverso il provvedimento del G.S.T. propone reclamo La società del Fornaci la quale,pur ammettendo i fatti contestati al proprio tesserato, sottolinea come lo sputo non era indirizzato verso l’arbitro ma per terra, come gesto di stizza e rabbia. La reclamante chiede pertanto una riduzione della sanzione.
Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro dichiara che al momento dello sputo il calciatore si trovava a circa 5 metri di distanza. Afferma, altresì, che il gesto in contestazione è apparso più come una reazione di stizza che una reale intenzione di volerlo colpire. Conferma nel resto.
Dall’esame degli atti del procedimento traspare chiaramente che il giocatore non voleva colpire il D.G. Rimane però il gesto, comunque disdicevole e chiaramente denigratorio della figura arbitrale e come tale giudicato dal G.S. Pertanto la richiesta di riduzione della sanzione non può essere accolta, avendo il G.S. correttamente sanzionato il calciatore in merito all’episodio dello sputo, non avendolo qualificato come tentativo di colpire il D.G. Altrimenti la sanzione sarebbe stata molto più severa.
P.Q.M.
Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.