COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI “B”

067 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della U.S. Sancascianese avverso la squalifica inflitta dal G.S.Firenze fino al 19.02.2010 al calciatore Pecchioli Guido (C.U. n. 22 del 18.11.2009)

Propone tempestivo reclamo la U.S. Sancascianese, nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta al calciatore Pecchioli Guido fino al 19.02.2010, con la seguente motivazione:“A fine gara afferrava per un braccio il D.G. nell’intento di fermarlo e, nel contempo, si abbassava i pantaloncini fino alle cosce tenendo contegno gravemente irriguardoso nei confronti del D.G., offendendolo nel contempo. Sanzione aggravata poiché capitano”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, sostenendo che il fatto riportato dal D.G. nel rapporto di gara non corrisponde a verità in relazione al fatto più grave, ossia che il calciatore “si abbassava i pantaloncini fino alle cosce”.

In particolare, afferma la società Sancascianese che il gesto imputato al calciatore Pecchioli Guido sarebbe stato male interpretato dal D.G.

Conclude, infine, la reclamante affermando la responsabilità del calciatore, chiedendo, nel contempo, un giudizio rispettoso della verità.

La C.D.T.T., acquisito il supplemento di rapporto dal D.G., riunitasi per la discussione rileva quanto segue.

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità del calciatore Pecchioli Guido in ordine ai fatti contestatigli.

Lo stesso D.G. con il supplemento di rapporto ha confermato che il calciatore Pecchioli Guido si rendeva artefice di una condotta offensiva, irriguardosa e quanto meno sprezzante nei confronti dell'ufficiale di gara, che si ricorda essere appartenente al genere femminile, poiché lo stesso, come testualmente riportato dal D.G. “..si posizionava di fronte a me e, continuando a ripetermi gli stessi reclami, si abbassava i pantaloncini fino alle cosce”.

Il fatto riportato con il provvedimento impugnato, che tra l’altro non viene contestato dalla reclamante in ordine al contegno offensivo posto in essere dallo stesso giocatore, è grave e merita la sanzione comminata.

Infatti, in ordine alla valutazione di congruità della sanzione comminata è opportuno rilevare che il G.S. Firenze ha correttamente applicato i criteri costantemente seguiti da questa D.S., alla luce sia del comportamento offensivo e gravemente irriguardoso posto in essere dal Pecchioli nei confronti dell’ufficiale di gara., sia dalla circostanza che il calciatore in questione rivestiva la funzione di capitano.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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