COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 43 del 28/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZ

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 43 del 28/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

104 stagione sportiva 2009/2010 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Aurora Pitigliano avverso i provvedimenti con i quali il G.S.T. infliggeva all’allenatore - Falasconi Maurizio - la squalifica fino al 20.05.2010 e al calciatore - Mancini Emiliano - la squalifica per 5 gg. (C.U. n. 38 del 05.01.2010)

 Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società U.S.D. Aurora Pitigliano, nella persona del Presidente, avverso

A)la squalifica inflitta dal G.S.T al calciatore – Mancini Emiliano - per 5 gg., con la seguente motivazione: “Insieme a due compagni abbandonava volutamente il terreno di gioco per portarsi nel recinto spogliatoi nel tentativo di bloccare un sostenitore avversario ma nello stesso tempo cercando, senza riuscirvi, di procuragli nocumento. Di poi offendeva i componenti la terna opponendosi quindi al provvedimento di espulsione e costringendo il proprio capitano ad intervenire”;

B)la squalifica inflitta dal G.S.T. all’allenatore – Falasconi Maurizio – fino al 20.05.2010, con la seguente motivazione: “Correva verso il D.G. offendendo i componenti la terna e rifiutandosi successivamente di lasciare il campo persisteva nelle offese. Di poi, negli spogliatoi, si rendeva protagonista in ripetute e distinte circostanze di contegno ingiurioso ed intimidatorio verso gli ufficiali di gara

 La società reclamante impugna i provvedimenti sopraindicati, esponendo le proprie ragioni difensive, sostenendo l’illegittimità e comunque l’eccessività delle sanzioni applicate rispetto alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.

 In particolare, in riferimento alla squalifica per 5 gg. inflitta al calciatore Mancini Emiliano, la reclamante contesta la dinamica dei fatti riportata dal D.G. nel referto di gara, sostenendo che non risponde a verità la circostanza secondo la quale il Mancini avrebbe offeso i componenti la terna; lo stesso, infatti, si limitava a proferire la frase: “Ma siamo fuori dal mondo, non si è mai vista una cosa del genere”, senza offendere ulteriormente l’assistente di gara.

 Relativamente alla squalifica fino al 20.05.2010 comminata all’allenatore Falasconi Maurizio, la reclamante contesta anche in questo caso il fatto, sostenendo che il Falasconi si avvicinava al D.G. per chiedere spiegazioni ricevendo per tutta risposta la notifica del provvedimento di espulsione.

 Il Falasconi, quindi, a fatica si allontanava dal terreno di gioco proferendo frasi sconnesse, fermandosi nello spazio antistante lo spogliatoio dove, afferma la reclamante, l’assistente Pavone avrebbe manifestato espressioni poco educate e comunque minacciose nei confronti dello stesso allenatore, tanto da far intervenire una pattuglia delle forze dell’ordine.

 Conclude, infine, la società Aurora Pitigliano che quanto accaduto derivava come conseguenza dall’aver lasciato aperti i cancelli di accesso al terreno da parte della società ospitante.

 La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue.

 Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la reclamante ha formulato in atti richiesta di audizione.

 Richiesta di audizione cui non è stato dato seguito per espressa rinuncia formulata dalla stessa reclamante mediante comunicazione telefax del 19.01.2010.

 Passando all’analisi delle singoli posizioni, si evidenzia:

A)In riferimento alla posizione del calciatore Mancini Emiliano.

 La reclamante non ha contestato il fatto relativo al volontario abbandono del terreno di gioco da parte del calciatore in questione.

 Questo Collegio provvede quindi a riesaminare la posizione del calciatore Mancini relativamente all'imputazione inerente il contegno offensivo e ingiurioso posto in essere dal calciatore nei confronti degli ufficiali di gara.

 Il D.G., chiamato a redigere un supplemento di rapporto ha confermato la tesi esposta in sede di referto di gara secondo la quale il Mancini, correndo verso l’assistente, proferiva una serie di frasi offensive e gravemente irriguardose: “Ma siamo fuori dal mondo! Non si è mai vista una cosa del genere! Voi siete tre pazzi! Siete tre dementi!

 Non pago, il Mancini si rifiutava di uscire dal terreno di gioco, abbandonando successivamente il campo solo mediante l’intervento del capitano della propria squadra.

 Peraltro, la condotta contestata al calciatore Mancini sembrerebbe desumersi anche dal contenuto dello stesso ricorso, dove è la stessa reclamante a riconoscere, mediante l’utilizzo dell’avverbio “ulteriormente”, l’aver il Mancini in precedenza già proferito frasi offensive ed irriguardose.

 Una volta ricostruiti i fatti, occorre valutare la congruità della sanzione comminata.

 La sanzione irrogata al calciatore Mancini Emiliano si appalesa eccessiva rispetto ai fatti contestati.

 A tal proposito, appare opportuno rilevare che l’art. 18, comma 4 lett. a), C.G.S. stabilisce che “ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.

 Detta disposizione, pertanto, sanziona con la squalifica per due giornate l’eventuale contegno offensivo ed irriguardoso dei tesserati nei confronti degli ufficiali di gara.

 Sanzione che nel caso di specie deve essere adeguatamente commisurata al contegno complessivo tenuto dal Mancini: un’ulteriore giornata di squalifica per aver abbandonato volontariamente il terreno di gioco; un’ulteriore giornata di squalifica per essersi rifiutato, al momento della notifica del provvedimento di espulsione, di uscire dal terreno di gioco costringendo il capitano della propria squadra ad intervenire.

 Per queste ragioni il Collegio ritiene il provvedimento impugnato passibile di riforma sotto il profilo quantistico, giudicando equa e proporzionata una sanzione nella misura delle quattro giornate di squalifica.

B)In riferimento alla posizione dell’allenatore Falasconi Maurizio.

 Il D.G. chiamato a redigere un supplemento di rapporto, cui le carte federali attribuiscono il carattere di fede privilegiata, ha dettagliatamente descritto l’accaduto nei particolari.

 Priva di pregio e del tutto strumentale si appalesa la ricostruzione dei fatti fornita dalla società e dall’allenatore dove, peraltro, si trovano delle implicite conferme alla versione fornita da D.G. nel momento in cui descrive lo stato psicofisico del Falasconi alla notifica del provvedimento di espulsione: “a fatica abbandonava il terreno di gioco, proferendo frasi sconnesse”.

 Quest’ultimo, infatti, si rendeva artefice di una condotta minacciosa, ingiuriosa e gravemente oltraggiosa nei confronti degli ufficiali di gara; contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il sig. Falasconi non si rivolgeva all’arbitro per una educata richiesta di spiegazioni, ma solo per proferire espressioni offensive e gravemente oltraggiose.

 Lo stesso, inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione si rifiutava di uscire dal campo continuando a reiterare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti degli ufficiali di gara, venendo poi allontanato dal terreno di gioco solo tramite l'intervento del calciatore n. 7 Musa Simone.

 Uscito dal campo il Falasconi decideva di sostare nella zona spogliatoi, rifiutandosi, su invito del D.G., di abbandonare detta area, salvo, poi, dietro minaccia di non far riprendere la gara, allontanarsi spontaneamente.

 Il Falasconi, non soddisfatto, decideva di quindi presentarsi nuovamente nell’area a lui interdetta, tenendo un contegno minaccioso e reiterando nei confronti dell’assistente Pavone frasi offensive ed oltraggiose.

 Interrotto il gioco, il D.G. invitava nuovamente il Falasconi ad abbandonare la zona spogliatoi ricevendo, ancora una volta, un netto rifiuto da parte dell’allenatore il quale, millantando l’appartenenza alle forze dell’ordine, si autoproclamava, esibendo un tesserino, ispettore di polizia incaricato di garantire la sicurezza all’interno dell’impianto.

 Intervenuta in loco una pattuglia dei Carabinieri, il Falasconi veniva quindi allontanato.

 La dinamica fattuale sopra descritta evidenzia l’assoluta gravità della condotta posta in essere dall’allenatore Falasconi, in merito alla quale questo Collegio non può esimersi, ancora una volta, dal significare la propria contrarietà.

 Condotte del genere, soprattutto se poste in essere nei confronti di un ufficiale di gara, non possono ricevere alcuna comprensione e non saranno più tollerate.

 Questo Collegio, considerato il continuo e crescente dilagare di manifestazioni di questo tipo, al di fuori di ogni logica etico-sportiva, ha deciso di arginare il fenomeno cercando di ripristinare, mediante lo strumento che gli è proprio, una linea di comportamento da non valicare, sanzionando in maniera decisa e rigorosa ogni condotta che possa in qualche modo violare i principi stabiliti dall’ordinamento di appartenenza.

 In tale contesto rientra senz’altro la condotta dell’allenatore Falasconi il quale, proprio perché facenti le vesti di allenatore, avrebbe dovuto e dovrebbe fornire esempio di educazione e correttezza.

 Il comportamento dell’allenatore non consono ai principi del “buon padre di famiglia” è grave e merita un’adeguata e rigorosa risposta sanzionatoria in considerazione del reiterato atteggiamento offensivo ed oltraggioso, delle minacce proferite all’assistente di gara e del comportamento ostruzionistico tenuto al momento della notifica del provvedimento di espulsione.

 Menzione a parte, infine, merita il comportamento tenuto dal Falasconi in occasione del rifiuto ad abbandonare la zona spogliatoi in quanto espressione di funzione pubblica di garanzia dell'ordine pubblico all'interno dell'impianto di gioco.

 Detta affermazione, oltre ad essere gravemente intimidatoria nei confronti degli ufficiali di gara, perché finalizzata ad esercitare sugli stessi una pressione psicologica, appare fuori luogo e comunque del tutto irrilevante.

  Ferma restando la verità di quanto affermato dal Falasconi in merito alla presunta appartenenza alle forze dell'ordine, rimane priva di significato, se non con riferimento a quello sopraesposto, la riportata affermazione: non si comprende, infatti, come possa fungere da garanzia di ordine pubblico colui che in realtà appare essere il principale autore degli eccessi e delle negligenze avvenute all'interno dell'impianto di gioco.

 Circostanza questa confermata anche dal fatto che si rendeva necessario l'intervento di una pattuglia della vicina stazione dei Carabinieri per allontanare l'allenatore in questione.

  Inoltre, appare del tutto irrilevante perché in detta sede, come sancito dalle carte federali, la funzione di garanzia dell'ordine pubblico è assegnata alla società ospitante.

 Quanto è stato acclarato in sede di reclamo induce l’adito Collegio a ritenere equa e proporzionata la sanzione inflitta dal G.S.T fino al 20.05.2010 all’allenatore Falasconi Maurizio

P.Q.M.

la C.D.T.T. accoglie, seppur parzialmente, il reclamo in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Mancini Emiliano, riducendo la sanzione a 4 gg.;

-conferma la squalifica comminata fino al 20.05.2010 all'allenatore Falasconi Maurizio;

-dispone la restituzione della tassa di reclamo ove addebitata.

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