COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 43 del 28/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI P

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 43 del 28/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

103 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.S. Calcio Levane avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Cappelli Fabio per tre gare.

C.U. n° 39 dell’8.01.2010.

Il Giudice Sportivo squalificava per tre giornate il calciatore Cappelli Fabio per aver offeso il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano.

Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, sostanzialmente asserendo che non di frase offensiva si tratti, ma di frase irriguardosa (“esclamazione dialettale non offensiva”).

Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione e di audizione personale “se possibile”.

L’arbitro, nel supplemento di rapporto immediatamente richiesto ai fini istruttori, conferma la frase offensiva.

Il reclamo non merita accoglimento.

Preliminarmente questo Collegio osserva come la richiesta di audizione personale, richiesta “se possibile” dai reclamanti, non possa in realtà essere accolta per incompatibilità con le esigenze di speditezza del procedimento, nell’esclusivo interesse della società. Il reclamo, infatti, è stato spedito dopo cinque giorni dall’uscita del Comunicato Ufficiale, e tenuto conto dei tempi tecnici (posta in arrivo, istruttoria, convocazione, ecc.), udire la parte avrebbe comportato dover trattare il reclamo a squalifica scontata.

In ogni caso, quanto risulta dagli atti è chiarissimo.

Il D.G. riporta sul suo referto (e lo conferma in questa sede con il suo supplemento scritto), la frase udita, composta sia da quella che la società definisce “esclamazione dialettale” – che questo Collegio annovera fra le frasi irriguardose – sia dall’offesa nei suoi confronti.

Ne deriva, di conseguenza, che la sanzione comminata dal Primo Giudice sia equa e ben calibrata.

Si ritiene nuovamente di evidenziare - in ogni caso - come, ai fini sostanziali, non vi è differenza fra frase irriguardosa e frase offensiva (salvo casi particolari) e pertanto, anche a voler accettare la tesi difensiva della reclamante, le giornate di squalifica sarebbero state comunque tre, alla luce anche della veste di capitano del Cappelli.

 

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.

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