COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA C

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

123 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’U.S. Porto Azzurro avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il giocatore Mohamed Omar per tre gare.

C.U. n° 42 del 21.01.2010.

Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al tesserato Mohamed Omar per condotta violenta verso un calciatore avversario.

Con il reclamo proposto la società richiede una riduzione della sanzione che considera abnorme. Contesta che si sia trattato di un comportamento violento, asserendo che il fatto sia accaduto in una concitata fase di gioco.

Il reclamo non merita accoglimento.

Preliminarmente, e nell’interesse dei reclamanti, giova ricordare che i reclami avverso le squalifiche così brevi è bene che vengano inoltrati immediatamente; diversamente una giornata di gara viene persa nelle more del reclamo, un’altra fra invio e ricezione da parte del Comitato. Ne deriva che in caso di squalifica di tre gare ritenuta “enormemente sproporzionata”, una eventuale decisione favorevole rischierebbe di non poter produrre i suoi effetti.

Ciò detto (si ribadisce, nel solo interesse delle società sportive), questa Commissione rileva come l’arbitro descriva sufficientemente bene quanto contestato. Lo stesso D.G., raggiunto per le vie brevi, ha confermato che il pallone fosse a distanza e i calciatori non avrebbero potuto colpirlo, ed ha precisato di aver visto il tesserato colpire l’avversario.

Ne deriva che la sanzione del primo Giudice sia ben calibrata ed equa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it