COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 112 Stagione sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

112 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Bonascola Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. Massa al calciatore Santucciu Samuele per 4 gg. (C.U. n. 30 del 19.01.2010)

Propone reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Bonascola Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. Massa al calciatore Santucciu Samuele per 4 gg., con la seguente motivazione:“A fine gara teneva atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti del D.G. Successivamente inveiva contro un avversario e successivamente perdurava nel comportamento irriguardoso. Sanzione aggravata perché capitano”.

La reclamante, nell’impugnare il provvedimento di squalifica, non nega che qualcosa sia accaduto, ma che lo stesso sia stato frutto di un equivoco in quanto il giocatore Santucciu Samuele, che rivestiva la funzione di capitano, a fine gara si rivolgeva al D.G. solo per una richiesta di spiegazioni, a seguito della mancata concessione di un calcio d’angolo, non proferendo alcuna frase offensiva nei confronti dell’arbitro, tantomeno nei confronti di un giocatore avversario.

La reclamante afferma inoltre che il comportamento del proprio tesserato possa essere stato sì eccessivo, ma non ingiurioso.

La società Bonascola Calcio chiede, infine, una riformulazione del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, riconducendolo nei termini di una squalifica proporzionata ai fatti accaduti.

La C.D.T.T., esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto, rileva quanto segue.

Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che la reclamante ha proposto ricorso mediante lettera raccomandata consegnata all’ufficio postale in data 23.01.2010 e giunta in sede del Comitato Regionale Toscana solo in data 27.01.2010.

Nessun addebito di intempestività può quindi essere formulato al Comitato Regionale, relativamente all’istruzione della pratica, ed alla Commissione Disciplinare, relativamente all’esame del ricorso, tenuto conto che la sanzione a carico del calciatore Santucciu Samuele è stata oggetto di pubblicazione con il C.U del 19.01.2010.

Si noti a tal proposito che la prima data utile per proporre reclamo da parte della società Bonascola Calcio era rappresentata dal 20.01.2010.

Ciò premesso e dovuto, la Commissione passa all’esame del merito del ricorso.

Il reclamo non merita accoglimento.

I fatti addebitati al calciatore Santucciu Samuele, relativamente alla condotta posta in essere nei confronti dell’arbitro, non sono in discussione.

La stessa reclamante conferma in sede di reclamo che la condotta del proprio tesserato è stata eccessiva, anche se non ingiuriosa.

La società Bonascola Calcio contesta un fatto che di per sé non ha ragione di essere, in quanto la motivazione con la quale il G.S.T. ha sanzionato la condotta del calciatore in questione non conteneva alcun riferimento al contegno ingiurioso, ma faceva riferimento ad un comportamento irriguardoso.

Ad abundatiam, in sede di supplemento di rapporto il D.G. ha confermato sia l’atteggiamento irriguardoso del calciatore Santucciu nei suoi confronti, sia il contegno offensivo nei confronti del giocatore avversario.

Le considerazioni sopresposte, unitamente al carattere privilegiato riconosciuto dalle carte federali agli atti arbitrali, inducono questo Collegio a considerare, da una parte, non contestata, e quindi provata, la condotta irriguardosa del Santucciu, dall'altra, provata e acquisita la condotta ingiuriosa del stesso calciatore nei confronti di un avversario.

La sanzione di 4 gg. applicata dal G.S. Massa appare equa e proporzionata in ordine ai fatti addebitati al calciatore Santucciu Samuele, anche alla luce del fatto che in costanza di gioco lo stesso rivestiva la qualifica di capitano il che, se da una parte autorizza il tesserato ai sensi dell’art. 73, 2 comma, NOIF ad un’educata richiesta di spiegazioni al D.G., dall’altra non consente al calciatore di tenere un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G.

Anzi, a maggior ragione il capitano avrebbe dovuto, proprio perché scelto tra i molti per la sua capacità dialogativa e di equilibrio decisionale, dare buon esempio di correttezza.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa

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