COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 46 del 12/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

120 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Lanciotto - Campi Bisenzio, avverso la squalifica per cinque gare del calciatore Sandre Gabriele (C.U. n. 42 del 21/01/2010)

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 17 gennaio 2010, tra la ricorrente e la società Bibbiena: “Per aver colpito a gioco fermo con un pugno un calciatore avversario procurandogli una ferita al labbro superiore”.

Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo, nell’interesse del proprio giocatore, contestando la riferita dinamica e sostenendo che il calciatore avrebbe semplicemente reagito ad un violento calcio sferrato da un avversario; il movimento scomposto, finalizzato esclusivamente ad allontanare l'aggressore avrebbe cagionato al giocatore dell'altra compagine una piccola ferita nella parte inferiore del labbro.

Insisteva dunque per l’assoluta mancanza di violenza nel gesto incriminato rilevando, di contro, l’assenza di qualsivoglia premeditazione.

Concludeva, pertanto, per una riduzione della sanzione inflitta.

All’udienza del 5 febbraio 2010 veniva sentito, su delega del Presidente della Società, il Sig. Testi David, in rappresentanza della Società Lanciotto - Campi il quale, dopo aver preso atto del supplemento, confermava che l'azione del Sandre era avvenuta in reazione all'atto di violenza subito da un avversario e, pur ritenendo sanzionabile il fatto, precisava che il calciatore non aveva riportato conseguenze tanto che aveva continuato prendere parte al giuoco.

Richiamando l'attenzione della C.D.T. sulle verosimili conseguenze prodotte da un vero pugno insisteva nella richiesta di riduzione della sanzione

Il reclamo appare infondato e deve essere respinto.

Il D.G., nel suo rapporto di gara, cui le carte federali conferiscono fede privilegiata, pur ammettendo di non aver direttamente assistito alla fase immediatamente precedente al gesto incriminato conferma la condotta riferita e cioè il pugno.

Orbene il fatto che il giuoco fosse fermo associato con il “pugno”, gesto che difficilmente può essere attribuito ad un comportamento non volontario dovuto alla necessità di difesa, inquadra comunque la fattispecie nell’atto violento che associato alle seppur limitate conseguenze prodotte giustifica la sanzione adottata.

In tal senso giova rammentare che il gesto violento viene sanzionato dal C.G.S. con almeno tre giornate di squalifica che devono essere incrementate, nel caso concreto, per le conseguenze prodotte.

Deve quindi concludersi per la responsabilità del giocatore con riferimento alla violazione ipotizzata e pertanto la sanzione applicata dal G.S. risulta corretta ed adeguata.

p.q.m.

La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it