COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

126 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della S.S. Boys 2008 avverso la decisione del G.S. Pisa in ordine all’esito gara Bellani / Boys 2008 del 20.01.2010 (C.U. n. 27 del 13.01.2010)

Propone reclamo a questa C.D.T. la società S.S. Boys 2008 avverso la decisione del G.S. Pisa in ordine all’esito gara Bellani / Boys 2008 del 20.01.2010, valevole per il campionato di terza categoria, cui di seguito si riporta integralmente la motivazione:

Gara Bellini A.S.D. – Boys 2008 del 20.01.2010

Il G.S.T., esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che la gara non è stata disputata in quanto la società Boys 2008 non si è presentata in campo nei termini previsti da Regolamento, rilevato che nel C.U. n. 27 del 13.01.2010 della D.P. di Pisa la gara era stata programmata per il 20.01.2010 quale recupero della 15.A giornata di andata, visto l’art. 53 commi 2 e 7 delle N.O.I.F., così decide:

- di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla società Boys 2008,

- di comminare l’ammenda di Euro 150 nonché un punto di penalizzazione alla medesima società. (I rinuncia)”.

La società S.S. Boys 2008, con ampio e articolato ricorso, chiede la revoca del provvedimento adottato dal G.S. Pisa o, in alternativa, la conferma del solo comma 7 dell’art. 53 delle N.O.I.F., concedendole la possibilità di ridisputare la partita in questione.

La reclamante, nella persona del Presidente, ripercorre i motivi che hanno portato la stessa a non partecipare alla competizione sportiva; in particolare, sostiene che la mancata presentazione della squadra al campo sportivo di Pisa/Gagno via San Jacopo 121 è dovuta al fatto che il Direttore Sportivo della società Bellani A.S.D., con il quale era stato preso preciso accordo in tal senso, non ha provveduto ad avvisare la predetta società dello spostamento della gara.

Sostiene inoltre la società Boys 2008 che non vi era ragione alcuna per non presentarsi alla gara da disputare; che non è tipico della stessa società di intralciare o non disputare una gara; che trattandosi di una gara da disputarsi in una giornata infrasettimanale (quindi lavorativa per tutti) era leale decidere insieme la data e l’orario della gara.

Ad abundatiam la società reclamante si giustifica in ordine alla mancata presa visione del comunicato ufficiale, con il quale veniva deciso lo spostamento della partita, adducendo quale motivazione il fatto che la sede della società si era allagata a causa del maltempo e che, inoltre, il mezzo di informazione elettronico, con il quale vengono pubblicati i comunicati ufficiali, non offre sufficienti garanzie perché non vi sono in modo assoluto le condizioni che assicurano la ricezione degli avvisi da parte dei destinatari.

La società Boys 2008 chiede infine di essere ascoltata prima dell’adozione della decisione definitiva da parte della C.D.T., producendo, ai fini dell’ammissibilità del predetto ricorso, prova dell’invio dei motivi di reclamo alla società Bellani A.S.D., costituita da velina racc. ar datata 01.02.2010.

La C.D.T.T., esaminati gli atti, rileva quanto segue.

In via preliminare, giova precisare che all’udienza del 12.02.2010, nonostante la rituale convocazione effettuata in data 05.02.u.s., nessuno si è presentato per la società reclamante.

La C.D.T. preso atto di quanto sopra, ritiene che la mancata presentazione della reclamante equivalga ad espressa rinuncia all’audizione.

Passando all’esame del merito, la pretesa della reclamante non pare degna di accoglimento.

Agli atti è acquisito il C.U. n. 27 del 13.01.2010 della Delegazione Provinciale di Pisa dove veniva programmata per il 20.01.2010, ore 20,30, la gara di recupero della 15° giornata di andata tra la società A. Bellini A.S.D. e la società Boys 2008.

L’art. 2, comma 3, del C.G.S. stabilisce che “I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”.

Risulta pertanto evidente di come alcun tipo di giustificazione possa essere addotta in ordine alla mancata conoscenza del contenuto di un comunicato ufficiale.

E’ notoria, infatti, la circostanza che il Comitato Regionale e le varie Delegazioni Provinciali comunichino con i tesserati tramite il mezzo elettronico informatico proprio per garantire alle squadre associate ed ai suoi tesserati di giungere repentinamente a conoscenza del contenuto delle varie comunicazioni o decisioni assunte.

Il mezzo elettronico informatico è stato adottato proprio perché risulta essere tra i molti il più tempestivo e quello che assicura certezza di destinazione, essendo sufficiente collegarsi al sito internet della LND per conoscere il contenuto di eventuali comunicazioni.

Pur comprendendo le ragioni espresse dalla società Boys 2008 a giustificazione della mancata partecipazione alla competizione sportiva, soprattutto in ragione del fatto che si dice era stato preso un preciso accordo in tal senso tra i dirigenti delle rispettive società, non si ravvisano elementi che possano indurre questo Collegio ad adottare un provvedimento di revoca del provvedimento impugnato, né sotto il profilo del comma 2 dell’art. 53 delle N.O.I.F., né sotto quello previsto dal comma 7 dello stesso articolo, essendo il cumulo delle sanzioni ivi applicate previsto dal C.G.S.

A tal proposito si ricorda infatti che i commi 2 e 7 dell’art. 53 delle N.O.I.F. così recitano:

2.“La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con punteggio di 0-3, ovvero di 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.

7. “Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi secondo le determinazioni degli organi disciplinari”.

Il G.S. di Pisa ha pertanto correttamente applicato le sanzioni in ordine al fatto contestato.

Per buona pace della reclamante, occorre specificare che le sanzioni irrogate dal G.S.T sono state applicate ai minimi edittali (v. sanzione pecuniaria) e non sono state applicate sanzioni ulteriori per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.

P.Q.M.

la C.D.T.T. conferma in ogni sua parte il provvedimento del G.S di Pisa sia in ordine all’esito gara, sia in ordine alla comminazione dell’ammenda di € 150,00, sia infine al punto di penalizzazione.

Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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