COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PRO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

143/ stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto dal G.S. Scarperia 1920 avverso la decisone assunta dal G.S. di Firenze in ordine all’esito della gara “Alleanza Giovanile Dicomano / A.S.D. G.S. Scarperia 1920”.  (C.U. n. 17 / 2010).

Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.S. di Firenze ha disposto la ripetizione della gara Alleanza Giovanile Dicomano vs. ASD G.S. Scarperia sospesa dal D.G. al 26 del II tempo, ritenendo non sussistere i presupposti che, previsti dall’art. 64 delle N.O.I.F., consentono all’arbitro di non dare inizio o di sospendere la gara.

Il Primo Giudice, richiamato il disposto dell’art. 17, c. 4, (ex 12, c.4) del C.G.S. in base al quale compete agli Organi della Disciplina Sportiva valutare se fatti accaduti durante la gara - non aventi valenza tecnica - abbiano avuto influenza sull’esito della stessa, ha rilevato che quanto riportato dal D.G. della gara in oggetto non postula gli estremi del pericolo per la incolumità propria o di altri soggetti, ponendo altresì in rilievo la assoluta genericità della esposizione dei fatti.

Sulla base di tali considerazioni il G.S. ha disposto la ripetizione della gara.

Siffatto provvedimento viene impugnato dal G.S. Scarperia il quale addebita quanto accaduto in campo alla squadra avversaria evidenziandone l’intento di destabilizzare l’andamento della gara; cita a tal proposito il numero degli espulsi (tutti del Dicomano) nell’arco di quattro minuti; ritiene ancora che il comportamento del pubblico di casa abbia avuto una qualche influenza sulle decisioni dell’arbitro ed afferma che in caso di ripetizione della gara la propria squadra si troverebbe condizionata da quanto commesso dalla squadra avversaria in occasione della gara in esame.

Il reclamo non può essere accolto.

Condividendo l’assunto del G.S., la Commissione ritiene che le motivazioni addotte dal D.G. a sostegno della decisione di sospendere la gara siano assolutamente generiche oltre che ingiustificate.

Infatti dalla lettura del rapporto di gara non si evince un solo episodio che possa aver determinato nel D.G., né nei giocatori della reclamante, una sensazione di pericolo o di minaccia.

Il rapporto di gara non segnala alcunché a carico del pubblico e riporta unicamente provvedimenti disciplinari di calciatori assunti per falli di gioco o di offese al D.G., ma non si rinviene in esso alcuna minaccia o atteggiamenti che ponessero in atto o potessero preludere ad azioni di violenza.

La semplice “sensazione” non è sufficiente a poter giustificare la sospensione di una gara dato che solo in presenza di una reale e prossima situazione di pericolo l’arbitro è legittimato a non dare inizio o sospendere la gara in corso.

La decisione del G.S. appare quindi del tutto corretta e meritevole di conferma.

P.Q.M.

la C.D.T.T. delibera di respingere il reclamo disponendo il contestuale incameramento della tassa.

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