COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO ALLIEVI “B

 122 Stagione Sportiva 2009/2010 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della società Valdera Calcio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Pisa al calciatore Ianniello Vincenzo per 4gg. (C.U. n. 29 del 27.10.2010)

Propone tempestivo reclamo la società Valdera Calcio, nella persona del Presidente, avverso al squalifica inflitta dal G.S. Pisa al calciatore Ianniello Vincenzo per 4gg, con la seguente motivazione: “Espulso per condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario colpito con un pugno alla mandibola”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, sostenendo l’eccessività della sanzione comminata in relazione all’effettivo svolgimento dell’accaduto.

A tal fine, la società Valdera descrive la dinamica dei fatti: al 24° del secondo tempo, a seguito di un fallo di giuoco, il calciatore avversario (n. 10 Bouhallaf) reagiva spintonando e rivolgendo frasi irripetibili allo Ianniello.

Quest’ultimo reagiva colpendo con un semplice schiaffo il viso dello Bouhallaf, senza violenza e senza causargli né danno né dolore.

A dimostrazione di un semplice atto di reazione, riporta ancora la reclamante, vi è la circostanza che nessuno interveniva per soccorrere e dividere i due calciatori.

Circostanza, questa, confermata inoltre sia dalla mancata concessione del recupero da parte del D.G., sia dal fatto che il calciatore Bouhallaf continuava regolarmente a disputare la gara in piena e completa efficienza fisica.

La reclamante pone, infine, l’attenzione sul fatto che il calciatore Ianniello Vincenzo, al momento della notifica del provvedimento di espulsione, provvedeva a lasciare immediatamente il campo da gioco.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue.

Nocciolo della questione è capire se la condotta del calciatore Ianniello Vincenzo possa essere interpretata come “particolarmente violenta”, ovvero semplicemente come “violenta”.

La diversa qualificazione della condotta porta inevitabilmente a considerare il fatto nel suo complesso sotto una diversa prospettiva, e quindi a ricevere anche una diversa, adeguata, risposta sanzionatoria.

Dagli atti emerge la fondatezza della tesi sostenuta dalla reclamante: a seguito della reazione del calciatore Ianniello, il Bouhallaf non riceveva cure mediche e continuava a disputare la gara in piena efficienza fisica.

Lo stesso D.G. in sede di referto non fa alcun riferimento alle conseguenze patite dal calciatore Buohallaf a seguito del colpo ricevuto.

Le su esposte ragioni portano l’adito Collegio a ritenere che la condotta dello Ianniello debba essere ascritta all’ambito dei comportamenti violenti, e come tali sanzionati come una pena più mite rispetto a quelli “particolarmente violenti”; più precisamente: l’art. 19, comma 4, del C.G.S. così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a)per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b)per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c)per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

d)per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

In considerazione della riqualificazione della condotta del calciatore Ianniello, questa Commissione ritiene debba pertanto essere applicato il disposto previsto alla lett. b) della suddetta disposizione del C.G.S., con l’irrogazione di sanzione giudicata equa nella misura di tre giornate di squalifica.

In ogni caso, il Collegio ritiene opportuno segnalare che la riqualificazione della condotta del calciatore in questione viene effettuata sulla base dei soli atti di gara, non potendo la stessa costituire giustificazione al comportamento violento tenuto dallo stesso tesserato, per il quale viene espresso il più totale biasimo.

P.Q.M.

la C.D.T.T. accoglie il reclamo:

- ordina la riduzione della squalifica nella misura di una giornata, giudicando equa rispetto ai fatti contestati al calciatore Ianniello Vincenzo l'applicazione di una sanzione nella misura complessiva di tre giornate,

- ordina la restituzione della tassa di reclamo, ove addebitata.

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