COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 107 stagione sportiva 2009/2010

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

107 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Dilettantistica Calcio Castelfiorentino avverso all’ammenda di 800,00 Euro (C.U. n. 34 del 13/01/2010)

La Società Sportiva Dilettantistica Calcio Castelfiorentino reclamava impugnando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 9/01/2010, contro la Società Scandicci.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: “Durante la gara un gruppo di propri sostenitori offendevano e minacciavano reiteratamente il D.G.. A fine gara un gruppo di circa 15 sostenitori attendevano il D.G. all'uscita dagli spogliatoi proferendo verso lo stesso frasi offensive. Successivamente un gruppo di tre sostenitori raggiungeva l'Arbitro che si era direzionato nel frattempo verso la propria auto. Uno dei sostenitori spingeva il D.G. su una spalla e proferiva verso lo stesso frasi offensive e gravemente minacciose, lo afferrava quindi per un braccio, stringendolo procurandogli momentaneo dolore. Si avvicinavano quindi anche gli altri due sostenitori i quali proferivano verso l'Arbitro ancora frasi offensive e minacciose. Uno dei sostenitori colpiva altresì il D.G. con un ombrello ad una spalla provocandogli momentaneo dolore. A quel punto il D.G. si determinava a telefonare ai Carabinieri e quindi il gruppo di sostenitori, dopo avere reiterato frasi offensive e minacciose si allontanava. Il tutto accadeva nella totale inerzia della dirigenza della Società locale. Cessato lo stato di pericolo il D.G. richiamava nuovamente i Carabinieri per rinunciare alla richiesta di invio della pattuglia e se ne andava senza essere accompagnato da alcun dirigente del Castelfiorentino.

e gli premeva l’indice contro il petto senza peraltro procurargli dolore.”

La Società reclamante - dopo aver dettagliato le singole procedure che ordinariamente vengono applicate nell'accoglienza del D.G. e che sarebbero state puntualmente eseguite anche nel caso in esame – afferma che il D.S. Sig. Giani avrebbe personalmente constatato che, al momento dell'uscita dell'arbitro dall'impianto di giuoco, la situazione era di assoluta tranquillità e non vi sarebbe stata nessun assembramento nei pressi del cancello esterno.

Testimonianze provenienti da entrambe le squadre avrebbero ricostruito la vicenda in modo totalmente diverso da quanto attestato nel rapporto di gara e nel relativo allegato.

Sarebbe stato infatti lo stesso D.G., verosimilmente provocato da una frase ironica, a battibeccare con la tifoseria locale istigando prima tre tifosi ad una iniziale reazione verbale e, successivamente, portando un sostenitore ad un leggerissimo contatto con l'arbitro (lo avrebbe solo sospinto per un braccio invitandolo a lasciare il campo).

Il D.G. si sarebbe determinato, senza che ve ne fosse l'esigenza, ad allertare il 112 salvo desistere successivamente in ragione dell'inesistenza del pericolo paventato; in definitiva sarebbe stato il colpevole comportamento dell'arbitro, che non provvedeva immediatamente a rientrare all'interno del Campo Sportivo, ad esporlo alla limitata contestazione.

Dopo aver comunque rassicurato una seria presa di posizione da parte della società nei confronti dei responsabili affinché non si ripetano più tali spiacevoli episodi viene comunque invocata una riduzione della sanzione comminata ritenuta eccessivamente onerosa.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La ricostruzione difensiva fornita, suffragata dalla supposta presenza di testimoni, trova però l’invalicabile limite della perentoria certezza espressa dal D.G. nel rapporto di gara; i confini probatori imposti dalla normativa (art. 35 C.G.S.) impediscono l'ingresso della prova testimoniale nel procedimento sportivo conferendo invece fede privilegiata alla ricostruzione arbitrale.

Peraltro il D.G. provvedeva ad inviare, su espressa richiesta di quest'organo giudicante, un supplemento nel quale ripercorreva, contestandone punto su punto, l'intero reclamo; nell'atto l'arbitro, dopo aver recisamente respinto gli addebiti mossi dalla società, dettaglia le singole condotte illecite sottolineando ulteriormente l'assoluta inerzia della dirigenza nel cercare di impedire le gravi condotte illecite perfettamente descritte dal G.S.T. nella parte motiva del suo provvedimento.

Non potendosi esaurire sulla soglia del cancello di uscita dell'impianto sportivo il dovere di protezione del D.G. che incombe sulla società ospitante appare evidente la responsabilità del Castelfiorentino su quanto accaduto al D.G. in prossimità dello stesso.

Pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, anche in considerazione della pluralità delle condotte illecite, risulta corretta ed adeguata.

p.q.m.

La C.D.T., respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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