COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD PLUTIA C/5 (avverso squalifica c
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 248 del 05.01.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
ASD PLUTIA C/5 (avverso squalifica calciatori Picciuto Ivan fin al 5.12.2014 , La Morella Davide fino al 31.1.2010, inibizione al dir. Acc. Di Benedetto Umberto fino al 31.12.2009 , collaboratore Arena Giuseppe fino al 31.12.2009 e ammenda €. 300,00 GARA PLUTIA C/5 – DON BOSCO del 5.12.2009 Camp. C/5 . ) Proc. N. 13/B
Letto l’appello formulato dalla società ricorrente in ordine alle squalifiche inflitte al calciatore La Morella Davide , Di Benedetto Umberto e Arena Giuseppe nonché la comminazione dell’ammenda e di cui si chiede l’annullamento ed in subordine la riduzione si rileva preliminarmente che nessuna richiesta di riesame è stata formulata per il calciatore Picciuto Ivan.
Nelle difese articolate dalla società appellante, indipendentemente dalle osservazioni formulate nei confronti del direttore di gara, si vorrebbe addebitare la responsabilità, almeno in parte, per gli accadimenti successi sul terreno di gioco, al direttore di gara nei confronti del calciatore Picciuto Ivan, reo, invece, del gesto (testata al labbro) nei confronti dell’arbitro, che per tale trauma ha ricevuto, come da certificato medico allegato, 4 giorni s.c. di prognosi.
Ritenuto, quindi , che i fatti contestati sono gravi e non meritano alcuna censura , e ritenuto che la società non ha chiesto il riesame del provvedimento del calciatore Picciuto, riconoscendone, conseguentemente , la gravità questa Commissione nel riesaminare le posizioni per le quali è stato formulato l’appello osserva:
il comportamento tenuto dal capitano della squadra La Morella Davide, ammonito nel corso della gara, è stato comminato nella qualità rivestita dallo stesso, come peraltro quella del dirigente accompagnatore Di Benedetto Umberto, e le stesse vanno confermate.
Si ritiene, invece, in relazione alla circostanza che la gara è stata disputata nel campo del Don Bosco , che non si è prodigata all’assistenza al direttore di gara, secondo le norme vigenti, che l’ammenda commutata vada determinata come da dispositivo
P.Q.M
DELIBERA
nel confermare le statuizioni del Giudice di primo esame determina l’ammenda della società PLUTIA nella misura di €. 100,00 senza addebito di tassa non versata.