COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLI:

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

APPELLI:

U.S.D. Pistunina avverso squalifica campo di giuoco al 31.10.2010 e ammenda euro 500,00 Gara 1° Categoria gir. D: Mediterranea Nizza – Pistunina del 20.12.2009  C.U.: n°.235 del 24.12.2009

Procedimento 127/A

L'arbitro della gara in epigrafe riportata veniva aggredito a fine gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi da due tifosi della soc. Pistunina, introdottisi indebitamente da un cancello lasciato aperto ed incustodito dalla soc. ospitante,  che lo colpivano ripetutamente con pugni e calci violenti causandogli forte dolore e stordimento.

Il G.S. territoriale con provvedimento riportato sul C.U. n.235 del 24.12.2009, infliggeva alla soc. Pistunina la squalifica del campo di giuoco fino al 31.10.2010 con l'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse e l'ammenda di € 500.

Avverso tale provvedimento ha presentato rituale appello la società Pistunina. Sostiene la ricorrente di non avere alcuna responsabilità per i deprecabili fatti accaduti in quanto alla gara non erano presenti tifosi o sostenitori della stessa società. Ipotizza che gli autori dell'aggressione all'arbitro siano stati tifosi di altra società della quale l'arbitro aveva già arbitrato una gara alla 10° giornata e durante la quale aveva avuto problemi con i sostenitori. Chiede, pertanto, l'annullamento dei provvedimenti inferti in prime cure.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva:

- nel merito, va annotato che durante lo svolgimento della gara l'arbitro è stato insultato e minacciato da tifosi per alcune sue decisioni assunte. Quanto sopra è espressamente dichiarato dalla stessa ricorrente nel proprio atto di opposizione;

- altresì non può non evidenziarsi che due tifosi sono riusciti, a fine gara, a penetrare negli spazi antistanti lo spogliatoio dell'arbitro raggiungendolo ed aggredendolo  ripetutamente come dallo stesso direttore di gara evidenziato nel proprio rapporto. Tale deprecabile comportamento va aspramente censurato anche se, a prescindere da quanto espressamente dichiarato dallo stesso arbitro, non risultano dagli atti particolari conseguenze subite dal direttore di gara che autonomamente ha potuto lasciare l'impianto sportivo;

- quanto sostenuto dalla ricorrente non trova riscontro nelle risultanze degli atti di gara; l'aggressione denunciata dall'arbitro è certamente avvenuta, né può attribuirsi la stessa alla società ospitante per esclusione logica in quanto vincente della gara di che trattasi;

- ogni altra ipotesi a difesa, sostenuta dalla società ricorrente, non è provata né risultano in proposito accertamenti di parte;

- in ordine alla richiesta di essere esentati dall'obbligo del rispetto della "clausola compromissoria" prevista in materia dalle attuali norme federali, questa Decidente non è l'Organo titolare di competenza al riguardo. Infatti ciò è devoluto ai poteri della Presidenza federale;

- non può non rilevarsi, ancora nel merito, che la società ospitante è responsabile del mancato approntamento del personale addetto al servizio d'ordine; la stessa  infatti risponde della indebita presenza di persone estranee nello spazio antistante lo spogliatoio dell'arbitro;

- ciò posto, sancite le responsabilità a carico delle società interessate, sia per quanto sopra da questo Organo decidente evidenziate, sia dalle risultanze degli atti di gara che non trovano il sostenuto riscontro di cui all'odierno atto di appello in esame;

- tenuto conto dell'effettiva portata degli incidenti e della loro logica attribuzione ai responsabili indicati;

P.Q.M.

DELIBERA 

- per i motivi in premessa indicati, infliggere l'ammenda di euro 250,00 alla società Mediterranea Nizza per le mancate osservazioni delle disposizioni regolamentari in materia vigenti;

- di determinare al 31.05.2010 la squalifica del campo di giuoco a carico della società Pistunina con esonero della disputa delle gare a porte chiuse;

- di infliggere alla predetta soc. Pistunina l'ammenda di euro 250,00 a modifica di quanto in 1° grado statuito;

-per l'effetto non si provvede all'addebito della tassa di reclamo. 

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