COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°37 del 14/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ LE TERRE DEL CERRANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°37 del 14/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ LE TERRE DEL CERRANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.10 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE SACRIPANTE ERMANNO IN RELAZIONE ALLA GARA VERLENGIA CALCIO / LE TERRE DEL CARRANO, DISPUTATA IL 15/11/09, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 26 DEL 19/11/09 – COMITATO REG.LE ABRUZZO).

 

  Con appello ritualmente proposto, la Società Le Terre del Cerrano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per essersi, il calciatore Sacripante Ermanno, rivolto all’arbitro in modo offensivo ed irriguardoso e per averlo spinto lievemente, dandogli uno schiaffo sul palmo della mano, alla notifica del provvedimento di espulsione.

  La società appellante ha chiesto la riduzione della squalifica secondo il reale svolgimento dei fatti, deducendo che il comportamento del calciatore, anche se deprecabile, non era inteso a colpire l’arbitro, bensì a fargli riporre il cartellino.

  L’arbitro dell’incontro, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, tuttavia, che lo schiaffo era indirizzato ad abbassare la propria mano che indirizzava al calciatore la via degli spogliatoi.

  Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta fino al 30.4.10., tenuto conto sia della qualificazione dei fatti come proteste smodate, sia del fatto che, in ogni caso, l’arbitro è stato attinto, anche se in maniera lieve.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al tesserato Sacripante Ermanno fino al 30.4.10, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.


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